Post by TrautmanSono propietario di due negozi in condominio e uso saltuariamente le scale
del condominio in quanto la centrale termica per i negozi si trova nel
sottoscala del condominio. La ripartizione delle spese per pulizia e luce
scale va fatta in base ai millesimi di propieta oppure non debbo pagare
niente.
Approfitto della domanda di Trautman per chiedere a chi amministra
professionalmente come si comporta con la ripartizione delle spese
inerenti alla pulizia delle scale e alla loro illuminazione.
Dice il Codice Civile, art. 1123:
«Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti
comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse
comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute
dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di
ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa,
le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne».
La Cassazione nel 1996 affermò sostanzialmente che il servizio di
pulizia e illuminazione scale non è un'opera di conservazione delle
parti comuni (art. 1124), ma mira a rendere più confortevole l'uso delle
cose comuni. Per questo motivo i condomini concorrono in questa spesa
non già in base al valore della proprietà esclusiva (i millesimi), ma in
base all'uso che ciascuno può farne (Cassazione, sentenza n. 8657,
3/10/1996).
Ma nel 2007 una pronuncia, sempre della Seconda Sezione (Cass.
12/01/2007 n. 432), ha mutato orientamento, sostenendo che l'art. 1124
c.c. non rappresenta una norma eccezionale all'art. 1123 c.c. (che
sancisce la proporzionalità, nella ripartizione, all'uso), ma una sua
applicazione concreta, per cui non vi è motivo per non applicarlo, in
via analogica, alle spese di pulizia ed illuminazione, essendo palese
che i proprietari degli ultimi piani sporchino in misura maggiore le
scale ed inducano un maggior consumo di energia.
Come vi comportate?
Ripartite la spesa per metà in ragione del valore della proprietà
esclusiva e per metà in ragione dell'altezza del piano?
Oppure solamente in ragione all'altezza del piano?
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Aldo