Discussione:
Sospensione e rinvio assemblea per tarda ora
(troppo vecchio per rispondere)
e***@gmail.com
2008-01-25 10:45:01 UTC
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Volevo chiedere se sia possibile nel corso dell'assemblea in
considerazione della tarda ore raggiunta, deliberare la sospensione
dell'assemblea e rinviarla a qualche giorno di distanza per esaurire
la discussione dei punti che erano all'o.d.g.
Grazie
RLDeboni
2008-01-25 22:19:52 UTC
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Post by e***@gmail.com
Volevo chiedere se sia possibile nel corso dell'assemblea in
considerazione della tarda ore raggiunta, deliberare la sospensione
dell'assemblea e rinviarla a qualche giorno di distanza per esaurire
la discussione dei punti che erano all'o.d.g.
Senz'altro.
L'assemblea puo' proseguire il giorno dopo.
La decisione va presa a maggioranza.
L'assemblea e' sovrana.

Sono incerto sul limite massimo del rinvio:
3 gg, 8 gg o 30 gg ?

Se all'assemblea rinviata si presenta qualcuno assente all'assemblea del
giorno precedente ... puo' partecipare ? Senza'altro. Ovvero e' la
stessa identica cosa di chi si presenta durante il corso dell'assemblea.


Interessante e' anche un'altro tipo di rinvio, quello richiesto dalla
minoranza che pero' rappresenti almeno 1/3 dei millesimi e partecipanti
al condominio.
Per esempio, supponiamo che il giorno dell'assemblea venga proposto a
sorpresa un nuovo amministratore sconosciuto ai piu', questo "terzo"
puo' chiedere un rinvio di un giorno fino a 3 giorni per prendere
informazioni sullo sconosciuto.
E' strano che pochi pensino a verificare le referenze di una persona a
cui si affidano decine di migliaia di euro.
In Germania si dice: "fidarsi e' bello, controllare e' meglio".

L'articolo e' il seguente in combinato disposto con l'art.12 CC

Art. 2374 Rinvio dell'assemblea
I soci intervenuti che riuniscono il terzo del capitale rappresentato
nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati
su gli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'adunanza
sia rinviata a non oltre tre giorni.
Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

R.L.Deboni
w
2008-01-26 22:19:22 UTC
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Post by RLDeboni
Post by e***@gmail.com
Volevo chiedere se sia possibile nel corso dell'assemblea in
considerazione della tarda ore raggiunta, deliberare la sospensione
dell'assemblea e rinviarla a qualche giorno di distanza per esaurire
la discussione dei punti che erano all'o.d.g.
Senz'altro.
L'assemblea puo' proseguire il giorno dopo.
La decisione va presa a maggioranza.
L'assemblea e' sovrana.
3 gg, 8 gg o 30 gg ?
Se all'assemblea rinviata si presenta qualcuno assente all'assemblea del
giorno precedente ... puo' partecipare ? Senza'altro. Ovvero e' la
stessa identica cosa di chi si presenta durante il corso dell'assemblea.
Interessante e' anche un'altro tipo di rinvio, quello richiesto dalla
minoranza che pero' rappresenti almeno 1/3 dei millesimi e partecipanti
al condominio.
Per esempio, supponiamo che il giorno dell'assemblea venga proposto a
sorpresa un nuovo amministratore sconosciuto ai piu', questo "terzo"
puo' chiedere un rinvio di un giorno fino a 3 giorni per prendere
informazioni sullo sconosciuto.
E' strano che pochi pensino a verificare le referenze di una persona a
cui si affidano decine di migliaia di euro.
In Germania si dice: "fidarsi e' bello, controllare e' meglio".
L'articolo e' il seguente in combinato disposto con l'art.12 CC
Art. 2374 Rinvio dell'assemblea
I soci intervenuti che riuniscono il terzo del capitale rappresentato
nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati
su gli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'adunanza
sia rinviata a non oltre tre giorni.
Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.
R.L.Deboni
Hai detto delle cose che la Cassazione con sentenza del 16 luglio 1981
n.4648
non ha ritenuto valide. Leggi mia risposta alla domanda.
Ciaow

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Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
RLDeboni
2008-01-27 02:33:12 UTC
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Post by RLDeboni
Post by RLDeboni
Post by e***@gmail.com
Volevo chiedere se sia possibile nel corso dell'assemblea in
considerazione della tarda ore raggiunta, deliberare la sospensione
dell'assemblea e rinviarla a qualche giorno di distanza per esaurire
la discussione dei punti che erano all'o.d.g.
Senz'altro.
L'assemblea puo' proseguire il giorno dopo.
La decisione va presa a maggioranza.
L'assemblea e' sovrana.
3 gg, 8 gg o 30 gg ?
Se all'assemblea rinviata si presenta qualcuno assente all'assemblea del
giorno precedente ... puo' partecipare ? Senza'altro. Ovvero e' la
stessa identica cosa di chi si presenta durante il corso dell'assemblea.
Interessante e' anche un'altro tipo di rinvio, quello richiesto dalla
minoranza che pero' rappresenti almeno 1/3 dei millesimi e partecipanti
al condominio.
Per esempio, supponiamo che il giorno dell'assemblea venga proposto a
sorpresa un nuovo amministratore sconosciuto ai piu', questo "terzo"
puo' chiedere un rinvio di un giorno fino a 3 giorni per prendere
informazioni sullo sconosciuto.
E' strano che pochi pensino a verificare le referenze di una persona a
cui si affidano decine di migliaia di euro.
In Germania si dice: "fidarsi e' bello, controllare e' meglio".
L'articolo e' il seguente in combinato disposto con l'art.12 CC
Art. 2374 Rinvio dell'assemblea
I soci intervenuti che riuniscono il terzo del capitale rappresentato
nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati
su gli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'adunanza
sia rinviata a non oltre tre giorni.
Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso
oggetto.
Post by RLDeboni
R.L.Deboni
Hai detto delle cose che la Cassazione con sentenza del 16 luglio 1981
n.4648
non ha ritenuto valide.
L'assemblea condominiale, riunita in seconda convocazione ai sensi
del comma 3 dell' art. 1136 c.c., può , con la prescritta maggioranza ,
aggiornarsi ad altra data per completare l'esame degli argomenti posti
all'O.d.G..
Questa premessa e' ambigua: l'oggetto di questo thread e': "rinvio di
una assemblea sospesa per l'ora tarda".
Oppure la Cassazione ha esaminato l'aggiornamento con i residui
argomenti dell'O.d.G. ad una nuova convocazione ?
Post by RLDeboni
Tuttavia - non prevedendo la legge, per alcuna ragione , una
convocazione successiva alla seconda - tale aggiornamento va consi_
derato alla stregua della convocazione di una nuova assemblea che ,
di conseguenza, non puo' validamente deliberare se non consti che tutti
i condomini siano stati tempestivamente invitati a parteciparvi ,
integrando
Post by RLDeboni
la preventiva convocazione con un requisito essenziale per la
validità di
Post by RLDeboni
qualsiasi deliberazione.
Qui si dice semplicemente che non esiste una "terza convocazione" nel
caso del condominio. Ebbene ?
Che cosa c'entra con il rinvio per ora tarda dell'assemblea ?

O vuole sostenere che la Cassazione intende reprimere con le forze
dell'ordine qualsiasi assemblea condominiale che decida di proseguire il
giorno dopo ? Come fanno migliaia di assemblee societarie ogni anno.
Assemblee che durano anche tre giorni di fila.
Si tratta di nuove convocazioni ? Se siamo al terzo giorno, supponendo
che il primo giorno e' cominciate in seconda convocazione allora saremo
gia' alla quinta convocazione, nella logica che lei riporta della
sentenza delle Cassazione. E cambierebbero anche i quorum.
Invece non e' cosi'. Sono tre giorni consecutivi di assemblea in seconda
convocazione (o in terza convocazione per varie aziende quotate in borsa).
Post by RLDeboni
Nè potrebbe applicarsi analogicamente la disciplina societaria, sicchè
nell'ipotesi in questione l'assemblea non potrebbe aggiornarsi al giorno
successivo a quello di seconda convocazione.
Non fa altro che ribadire che nel condominio non si applica l'assemblea
in terza convocazione.
Ma! Non vieta in alcun modo, e del resto non potrebbero farlo (forse in
uno Stato con il "Grande Fratello"?), che "una convocazione" duri piu'
giorni.

Ma non e' gia' stato scritto ? Ho un dejavu ?

R.L.Deboni
RLDeboni
2008-01-27 03:01:51 UTC
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Post by RLDeboni
Post by w
L'assemblea condominiale, riunita in seconda convocazione ai sensi
del comma 3 dell' art. 1136 c.c., può , con la prescritta maggioranza ,
aggiornarsi ad altra data per completare l'esame degli argomenti posti
all'O.d.G..
Questa premessa e' ambigua: l'oggetto di questo thread e': "rinvio di
una assemblea sospesa per l'ora tarda".
Oppure la Cassazione ha esaminato l'aggiornamento con i residui
argomenti dell'O.d.G. ad una nuova convocazione ?
Forse e' meglio che segnali la differenza tra un rinvio ed una nuova
convocazione:

Nel caso del rinvio, il luogo, la data e l'ora sono decise in assemblea
dalla maggioranza e comunicate "ufficialmente" SOLO ai presenti in
assemblea.
E non serve stabilire un'ordine del giorno, perche' e' il proseguimento
dell'ordine del giorno discusso fino a quel momento.


Nel caso della nuova convocazione, il luogo, la data, l'ore e, molto
importante, l'ordine del giorno, sono comunicati a TUTTI i condomini,
anche quelli assenti. Naturalmente questo vuol dire che una nuova
convocazione NON e' possibile farla a meno di 5 qiorni dall'assemblea
"abortita", perche' c'e' il solito preavviso obbligatorio.


La sentenza, sempre che non sia una leggenda metropolitana scritta dalla
solita associazione ..., invece avrebbe avuto a oggetto una "rinvio" di
assemblea comunicato a tutti, pensando cosi' di scavalcare i diritti
degli assenti (che da un'altro si trovano coinvolti/responsabilizzati
dalla comunicazione, ma dall'altro non ottengono il giusto preavviso).
Cosa ben diversa dal proseguire l'assemblea il giorno o i giorni dopo.

R.L.Deboni
Paolomaria
2008-01-27 11:20:08 UTC
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Post by RLDeboni
L'assemblea e' sovrana.
Che vuol dire "sovrana"?
E quale norma prevede tale sovranità?
"Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che
quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la
connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia
non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle
disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane
ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento
giuridico dello Stato".

L'assemblea condominiale è un'assemblea come tutte le altre. Non mi sembra
che una qualsiasi sia definita "sovrana", nell'ordinamento giuridico
italiano.
RLDeboni
2008-01-27 12:15:25 UTC
Permalink
Post by Paolomaria
Post by RLDeboni
L'assemblea e' sovrana.
Che vuol dire "sovrana"?
Dovrebbe essere ovvio che quel "sovrana" e' identico e uguale al
concetto in senso lato di liberta' dell'individuo. Ossia, no siamo
liberi di fare quello che vogliamo, basta che non sia contrario alla legge.
Quindi per assemblea sovrana intendo che e' libera di organizzarsi e
stabilire tutto quello che NON e' *esplicitamente* contrario alla legge
(a partire dall'art.23 della Costituzione ... che ognitanto e' invece
violato sfacciatamente, sia da certe assemblee condominiali, che dallo
stesso Parlamento Italiano ... che si fa leggi da hoc violando il
principio nello spirito).
Al contrario di un certo "sentire" fascista, piuttosto diffuso qui in
Italia, per cui tutto cio' che non e' ESPRESSAMENTE PERMESSO e' da
ritenersi vietato.
Noto anche un tale atteggiamento anche tra molti avvocati, seppur non
fascisti, probabilmente conseguenza della forma mentis che le facolta'
di giurisprudenza cercano di imprimere negli studenti di legge.
Ovvero, quando si tratta di definire l'ambito delle liberta' noto un
certo prudente disagio.
Post by Paolomaria
E quale norma prevede tale sovranità?
La Costituzione, combinato disposto di:
art.2 - 3 - 13 - 17 - 18 - 21 - 41 - 42 ...
mi pare ...
Post by Paolomaria
"Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che
quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la
connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia
non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle
disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane
ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento
giuridico dello Stato".
L'assemblea condominiale è un'assemblea come tutte le altre. Non mi sembra
che una qualsiasi sia definita "sovrana", nell'ordinamento giuridico
italiano.
Forse c'e' un'equivoco tra quello che lei intende per "sovrana" e quello
che intendo io.

- l'assemblea condominiale ha delle competenze. Giusto ?
- come il Parlamento Italiano ha le sue competenze. Giusto ?
- e la magistratura. Giusto ?

Orbene, ognuna di queste entita e' "sovrana" nell'ambito delle sue
competenze. O sbaglio ?

Come altrimenti poteva essere inteso ? Che un'assemblea condominiale
magari disciplinasse la vita personale di condomini ed inquilini ?
Ma se e' proprio la cosa che io spesso contrasto ! Una tentazione
diffusa delle maggioranze di volere imporre il loro punto di vista sulle
minoranze. E guai se la minoranza e' una singola persona, perche' allora
rischia un vero e proprio "linciaggio psicologico", anzi mi pare che
oggi si dia moda definirlo *mobbing*.

A questo punto mi rendo conto che la sua puntualizzazione e' centrata.
Infatti, qualcuno dei lettori potrebbe avere frainteso quel "sovrana",
esattamente come alcuni fraintendono il concetto di "liberta' personale".

R.L.Deboni
RLDeboni
2008-01-27 12:16:37 UTC
Permalink
... concetto in senso lato di liberta' dell'individuo. Ossia, no siamo
liberi di fare quello che vogliamo, basta che non sia contrario alla legge.
... concetto in senso lato di liberta' dell'individuo. Ossia, NOI siamo
liberi di fare quello che vogliamo, basta che non sia contrario alla legge.

R.L.Deboni

felix..
2008-01-25 22:23:54 UTC
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Post by e***@gmail.com
Volevo chiedere se sia possibile nel corso dell'assemblea in
considerazione della tarda ore raggiunta, deliberare la sospensione
dell'assemblea e rinviarla a qualche giorno di distanza per esaurire
la discussione dei punti che erano all'o.d.g.
Nulla vieta di farlo ma possono sorgere complicazioni, non vedo cosa
cambia nel riconvocare una assemblea!
ciaofelix:-)
--
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ***@newsland.it
giovaneavvocato
2008-01-26 15:37:18 UTC
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Post by e***@gmail.com
Volevo chiedere se sia possibile nel corso dell'assemblea in
considerazione della tarda ore raggiunta, deliberare la sospensione
dell'assemblea e rinviarla a qualche giorno di distanza per esaurire
la discussione dei punti che erano all'o.d.g.
 Grazie
certo
bisogna poi verbalizzare la sospensione ed il nuovo inizio
-----------------------------
www.unionegiovaniavvocati.it forum di discussione di diritto
w
2008-01-26 22:15:02 UTC
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Post by e***@gmail.com
Volevo chiedere se sia possibile nel corso dell'assemblea in
considerazione della tarda ore raggiunta, deliberare la sospensione
dell'assemblea e rinviarla a qualche giorno di distanza per esaurire
la discussione dei punti che erano all'o.d.g.
Grazie
L'assemblea condominiale, riunita in seconda convocazione ai sensi
del comma 3 dell' art. 1136 c.c., può , con la prescritta maggioranza ,
aggiornarsi ad altra data per completare l'esame degli argomenti posti
all'O.d.G.. Tuttavia - non prevedendo la legge, per alcuna ragione , una
convocazione successiva alla seconda - tale aggiornamento va consi_
derato alla stregua della convocazione di una nuova assemblea che ,
di conseguenza, non puo' validamente deliberare se non consti che tutti
i condomini siano stati tempestivamente invitati a parteciparvi , integrando
la preventiva convocazione con un requisito essenziale per la validità di
qualsiasi deliberazione. ( Cassazione , sentenza 16/07/1981 n.4648 ) .
Nè potrebbe applicarsi analogicamente la disciplina societaria, sicchè
nell'ipotesi in questione l'assemblea non potrebbe aggiornarsi al giorno
successivo a quello di seconda convocazione.
Ciaow

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Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
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