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CPI box
(troppo vecchio per rispondere)
alberto
2012-06-14 09:58:32 UTC
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buongiorno,

avrei bisogno di una informazione o consiglio da qualcuno che se ne intende
di CPI per quanto riguarda i box (autorimesse). Il condominio dove abito e'
formato da due palazzine che al piano interrato hanno i box auto. In questo
piano interrato affacciano 12 box ricavati sotto a ciascuna palazzina,
quindi in totale 24, pero' 8 affacciano su un area coperta mentre i
rimanenti 16 su area scoperta. Per completezza di informazione, l'area
scoperta e quella coperta non sono delimitate da alcun portone, cancello o
altro. Ora l'ammistratore dice che trattandosi di un'unica autorimessa con
piu' di 9 posti auto, serve il cpi ed ha gia' provveduto ad installare
cartelli ed estintori, ma solo nella zona coperta (che tiene meno di 10
posti auto) e oltretutto parla di un semaforo da installare sulla rampa in
quanto e' troppo stretta per il passaggio contemporaneo di due automobili .
A me tutto questo fa molto strano, soprattutto perche' il progetto del
complesso in origine prevedeva tutta la zona box coperta (con dei terrazzi a
livello al piano terra degli appartamenti che andavano a coprire tutto il
percorso delle auto) ma proprio per non dover sottostare alle norme di
sicurezza su autorimesse etc, il costruttore ha preferito scoprire tutto lo
scopribile, lasciando i terrazzi solo dov'era necessario per camminarci
sopra, accedere alle palazzine etc.

Qualcuno ha idea se l'amministratore sta facendo qualcosa di troppo oppure
se effettivamente sia necessario fare tutti quei lavori di adeguamento?
(cartelli, estintori, semaforo... ) ?

alberto
w2009
2012-06-18 08:43:26 UTC
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Post by alberto
buongiorno,
avrei bisogno di una informazione o consiglio da qualcuno che se ne intende
di CPI per quanto riguarda i box (autorimesse). Il condominio dove abito e'
formato da due palazzine che al piano interrato hanno i box auto. In questo
piano interrato affacciano 12 box ricavati sotto a ciascuna palazzina,
quindi in totale 24, pero' 8 affacciano su un area coperta mentre i
rimanenti 16 su area scoperta. Per completezza di informazione, l'area
scoperta e quella coperta non sono delimitate da alcun portone, cancello o
altro. Ora l'ammistratore dice che trattandosi di un'unica autorimessa con
piu' di 9 posti auto, serve il cpi ed ha gia' provveduto ad installare
cartelli ed estintori, ma solo nella zona coperta (che tiene meno di 10
posti auto) e oltretutto parla di un semaforo da installare sulla rampa in
quanto e' troppo stretta per il passaggio contemporaneo di due automobili .
A me tutto questo fa molto strano, soprattutto perche' il progetto del
complesso in origine prevedeva tutta la zona box coperta (con dei terrazzi a
livello al piano terra degli appartamenti che andavano a coprire tutto il
percorso delle auto) ma proprio per non dover sottostare alle norme di
sicurezza su autorimesse etc, il costruttore ha preferito scoprire tutto lo
scopribile, lasciando i terrazzi solo dov'era necessario per camminarci
sopra, accedere alle palazzine etc.
Qualcuno ha idea se l'amministratore sta facendo qualcosa di troppo oppure
se effettivamente sia necessario fare tutti quei lavori di adeguamento?
(cartelli, estintori, semaforo... ) ?
alberto
E secondo te per la tua ed altrui sicurezza non ne vale la pena
spendere " tali spiccioli "? Se si dovesse incendiare una auto
non sarebbe opportuno avere a disposizione degli estintori ?
Se la rampa è stretta e quindi causa di scontro tra autovettura
in entrata ed uscita non è bene regolamentare il traffico con
un semaforo ( a dire la verita potrebbe anche essere sufficiente
uno specchio apposito )? Come vedi sono tutte azioni atte alla
sicurezza del condominio che l'assemblea condominiale può (deve)
approvare o meno.Perchè per alcuni condomini occorra sempre in
tali casi invocare l'obbligo o meno dettato da qualche legge ?
w
alberto
2012-06-19 07:23:19 UTC
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Post by w2009
Post by alberto
buongiorno,
alberto
E secondo te per la tua ed altrui sicurezza non ne vale la pena
spendere " tali spiccioli "? Se si dovesse incendiare una auto
non sarebbe opportuno avere a disposizione degli estintori ?
Posto che nella stragrande maggioranza dei casi non servono a nulla (a meno
che l'auto non prenda fuoco lentamente e solo finche' c'e' una persona
vicina che se ne accorge alla prima comparsa della fiamma, altrimenti sono
solo un rischio per chi li usa) gli estintori ci sono gia'.
Post by w2009
Se la rampa è stretta e quindi causa di scontro tra autovettura
in entrata ed uscita non è bene regolamentare il traffico con
un semaforo ( a dire la verita potrebbe anche essere sufficiente
uno specchio apposito )? Come vedi sono tutte azioni atte alla
sicurezza del condominio che l'assemblea condominiale può (deve)
approvare o meno.Perchè per alcuni condomini occorra sempre in
tali casi invocare l'obbligo o meno dettato da qualche legge ?
la rampa e' visibilissima, e' nel tratto dritto, c'e' persino uno specchio
nella curva che la precede e in 9 anni che abitiamo li non e' mai successo
nulla... per il "traffico che c'e'" mi sara' capitato due volte in 9 anni
di incrociare una macchina che usciva finche' io entravo ( o viceversa) e
credo che uno specchio unito eventualmente ad un segnale di senso unico
alternato sia piu' che sufficiente... Mi chiedo quindi se esista una norma
che prevede questo obbligo o se sia solo una ripicca dell'amministratore che
l'anno scorso si e' trovato a dover pagare di tasca sua un lavoro che non
era stato richiesto ed aveva fatto piu' danni che benefici...

alberto
LtK
2012-06-19 08:43:44 UTC
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From: alberto
Sent: Tuesday, June 19, 2012 9:23 AM
Newsgroups: it.diritto.condominio
Subject: Re: CPI box
Post by w2009
Post by alberto
buongiorno,
alberto
E secondo te per la tua ed altrui sicurezza non ne vale la pena
spendere " tali spiccioli "? Se si dovesse incendiare una auto
non sarebbe opportuno avere a disposizione degli estintori ?
Posto che nella stragrande maggioranza dei casi non servono a nulla (a meno
che l'auto non prenda fuoco lentamente e solo finche' c'e' una persona
vicina che se ne accorge alla prima comparsa della fiamma, altrimenti sono
solo un rischio per chi li usa) gli estintori ci sono gia'.
Post by w2009
Se la rampa è stretta e quindi causa di scontro tra autovettura
in entrata ed uscita non è bene regolamentare il traffico con
un semaforo ( a dire la verita potrebbe anche essere sufficiente
uno specchio apposito )? Come vedi sono tutte azioni atte alla
sicurezza del condominio che l'assemblea condominiale può (deve)
approvare o meno.Perchè per alcuni condomini occorra sempre in
tali casi invocare l'obbligo o meno dettato da qualche legge ?
la rampa e' visibilissima, e' nel tratto dritto, c'e' persino uno specchio
nella curva che la precede e in 9 anni che abitiamo li non e' mai successo
nulla... per il "traffico che c'e'" mi sara' capitato due volte in 9 anni
di incrociare una macchina che usciva finche' io entravo ( o viceversa) e
credo che uno specchio unito eventualmente ad un segnale di senso unico
alternato sia piu' che sufficiente... Mi chiedo quindi se esista una norma
che prevede questo obbligo o se sia solo una ripicca dell'amministratore che
l'anno scorso si e' trovato a dover pagare di tasca sua un lavoro che non
era stato richiesto ed aveva fatto piu' danni che benefici...
alberto


per stabilire se l’autorimessa è soggetta a cpi bisogna leggere la
normativa, e precisamente il punto 1.1.2 lett.a del DM 1/02/1986, e
verificare se l’autorimessa è classificata come aperta o chiusa.
ovviamente serve un tecnico che vi dichiari il risultato della verifica
(magari con perizia giurata – sono solo un po’ di bolli in più)...

secondo me, senza fare troppi calcoli, l’autorimessa è soggetta a cpi.
partendo dal presupposto che si tratti di un’autorimessa unica, essa ha una
capacità di parcamento pari a 24 automobili, quindi, o si affacciano tutti
su area scoperta, o bisogna dichiarare che l’autorimessa non è unica ma sono
più autorimesse diverse (difficile da far passare...)
allego nota:
Da più parti pervengono a questo Ministero quesiti in ordine
all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle
autorimesse a box (definiti al punto 0. del D.M. 1° febbraio 1986)
individuate nel punto 2.3 del D.M. 1° febbraio 1986.
Al riguardo si ribadisce che, in base al D.M. 16 febbraio 1982, punto 92,
non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco
le autorimesse private aventi capacità di parcamento non superiore a nove
autoveicoli.
Al punto 2 del D.M. 1° febbraio 1986 sono indicate le norme di sicurezza
antincendi per le “Autorimesse aventi capacità di
parcamento non superiore a nove autoveicoli”; tra queste, al punto 2.3, sono
specificate le autorimesse miste o isolate a boxaffacciantesi su spazio a
cielo libero anche con numero di box superiore a nove.
Dalle suddette disposizioni legislative si evince chiaramente che le
autorimesse in oggetto, purché ciascun box abbia
accesso diretto da spazio a cielo libero, come indicato al penultimo comma
del punto 1.2.0 del D.M. 1° febbraio 1986 già
citato, non rientrano nel punto 92 del D.M. 16 febbraio 1982.
alberto
2012-06-19 08:47:29 UTC
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per stabilire se l'autorimessa è soggetta a cpi bisogna leggere la
normativa, e precisamente il punto 1.1.2 lett.a del DM 1/02/1986, e
verificare se l'autorimessa è classificata come aperta o chiusa.
ovviamente serve un tecnico che vi dichiari il risultato della verifica
(magari con perizia giurata - sono solo un po' di bolli in più)...
secondo me, senza fare troppi calcoli, l'autorimessa è soggetta a cpi.
partendo dal presupposto che si tratti di un'autorimessa unica, essa ha
una capacità di parcamento pari a 24 automobili, quindi, o si affacciano
tutti su area scoperta, o bisogna dichiarare che l'autorimessa non è unica
ma sono più autorimesse diverse (difficile da far passare...)
Da più parti pervengono a questo Ministero quesiti in ordine
all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle
autorimesse a box (definiti al punto 0. del D.M. 1° febbraio 1986)
individuate nel punto 2.3 del D.M. 1° febbraio 1986.
Al riguardo si ribadisce che, in base al D.M. 16 febbraio 1982, punto 92,
non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco
le autorimesse private aventi capacità di parcamento non superiore a nove
autoveicoli.
Al punto 2 del D.M. 1° febbraio 1986 sono indicate le norme di sicurezza
antincendi per le "Autorimesse aventi capacità di
parcamento non superiore a nove autoveicoli"; tra queste, al punto 2.3,
sono specificate le autorimesse miste o isolate a boxaffacciantesi su
spazio a cielo libero anche con numero di box superiore a nove.
Dalle suddette disposizioni legislative si evince chiaramente che le
autorimesse in oggetto, purché ciascun box abbia
accesso diretto da spazio a cielo libero, come indicato al penultimo comma
del punto 1.2.0 del D.M. 1° febbraio 1986 già
citato, non rientrano nel punto 92 del D.M. 16 febbraio 1982.
grazie mille per le preziose informazioni tecniche. Per quanto riguarda il
semaforo, sai dirmi qualcosa? lo obbliga la normativA?

di nuovo grazie

alberto
LtK
2012-06-19 09:09:08 UTC
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per stabilire se l'autorimessa è soggetta a cpi bisogna leggere la
normativa, e precisamente il punto 1.1.2 lett.a del DM 1/02/1986, e
verificare se l'autorimessa è classificata come aperta o chiusa.
ovviamente serve un tecnico che vi dichiari il risultato della verifica
(magari con perizia giurata - sono solo un po' di bolli in più)...
secondo me, senza fare troppi calcoli, l'autorimessa è soggetta a cpi.
partendo dal presupposto che si tratti di un'autorimessa unica, essa ha
una capacità di parcamento pari a 24 automobili, quindi, o si affacciano
tutti su area scoperta, o bisogna dichiarare che l'autorimessa non è unica
ma sono più autorimesse diverse (difficile da far passare...)
Da più parti pervengono a questo Ministero quesiti in ordine
all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle
autorimesse a box (definiti al punto 0. del D.M. 1° febbraio 1986)
individuate nel punto 2.3 del D.M. 1° febbraio 1986.
Al riguardo si ribadisce che, in base al D.M. 16 febbraio 1982, punto 92,
non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco
le autorimesse private aventi capacità di parcamento non superiore a nove
autoveicoli.
Al punto 2 del D.M. 1° febbraio 1986 sono indicate le norme di sicurezza
antincendi per le "Autorimesse aventi capacità di
parcamento non superiore a nove autoveicoli"; tra queste, al punto 2.3,
sono specificate le autorimesse miste o isolate a boxaffacciantesi su
spazio a cielo libero anche con numero di box superiore a nove.
Dalle suddette disposizioni legislative si evince chiaramente che le
autorimesse in oggetto, purché ciascun box abbia
accesso diretto da spazio a cielo libero, come indicato al penultimo comma
del punto 1.2.0 del D.M. 1° febbraio 1986 già
citato, non rientrano nel punto 92 del D.M. 16 febbraio 1982.
grazie mille per le preziose informazioni tecniche. Per quanto riguarda il
semaforo, sai dirmi qualcosa? lo obbliga la normativA?
di nuovo grazie
alberto

si, è obbligatorio, punto 3.7.2, se la rampa è larga meno di 4,5mt.
cerca in rete il file tc_autorimesse.pdf, c'è la normativa con tutti i
quesiti per i casi particolari.

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