Discussione:
Marmo porta balcone
(troppo vecchio per rispondere)
Giov@nni
2008-06-25 07:42:48 UTC
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Ciao a tutti, vorrei sapere se il marmo verticale a lato della porta del
balcone è privato o condominiale, perchè si è rotto e non so se
aggiustarlo io o chiedere l'intervento dell'amministratore.
Grazie
felix.
2008-06-25 10:52:26 UTC
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Post by ***@nni
Ciao a tutti, vorrei sapere se il marmo verticale a lato della porta del
balcone è privato o condominiale, perchè si è rotto e non so se
aggiustarlo io o chiedere l'intervento dell'amministratore.
Se non e' scolpito istoriato o comunque molto lavorato e' tutto
tuo quindi
provvederai tu.
ciaofelix:-)
iltroll
2008-06-25 14:02:58 UTC
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Post by felix.
Post by ***@nni
Ciao a tutti, vorrei sapere se il marmo verticale a lato della porta del
balcone è privato o condominiale, perchè si è rotto e non so se
aggiustarlo io o chiedere l'intervento dell'amministratore.
Se non e' scolpito istoriato o comunque molto lavorato e' tutto
tuo quindi
provvederai tu.
ciaofelix:-)
Basta con 'ste interpretazioni.
Il contorno finestra è parte della facciata, ed è comune.
Augh

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Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
Giov@nni
2008-06-25 15:39:09 UTC
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Post by iltroll
Post by felix.
Post by ***@nni
Ciao a tutti, vorrei sapere se il marmo verticale a lato della porta del
balcone è privato o condominiale, perchè si è rotto e non so se
aggiustarlo io o chiedere l'intervento dell'amministratore.
Se non e' scolpito istoriato o comunque molto lavorato e' tutto
tuo quindi
provvederai tu.
ciaofelix:-)
Basta con 'ste interpretazioni.
Il contorno finestra è parte della facciata, ed è comune.
Augh
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Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
ecco...e adesso a chi devo credere... :-)
felix.
2008-06-25 16:59:50 UTC
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Post by ***@nni
Post by iltroll
Post by felix.
Post by ***@nni
Ciao a tutti, vorrei sapere se il marmo verticale a lato della porta del
balcone è privato o condominiale, perchè si è rotto e non so se
aggiustarlo io o chiedere l'intervento dell'amministratore.
Se non e' scolpito istoriato o comunque molto lavorato e' tutto
tuo quindi
provvederai tu.
ciaofelix:-)
Basta con 'ste interpretazioni.
Il contorno finestra è parte della facciata, ed è comune.
Augh
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Inviato viahttp://arianna.libero.it/usenet/
ecco...e adesso a chi devo credere... :-)
Se ritieni che questi stipiti rivestano il ruolo di importanti
caratteri architettonici
e sono elementi decorativi insisti per far attribuirne il costo al
condominio.
ciaofelix:-)

d) Elementi decorativi

Gli elementi decorativi situati al di sotto dei balconi, avendo
soltanto una funzione estetica volta a rendere armonica la facciata
dell'edificio condominiale, sono cose che servono all'uso e al
godimento comune e, quindi, ai sensi dell'art. 1117, n. 3, cod. civ.,
sono oggetto di proprietà comune e non di proprietà esclusiva del
condomino cui appartengono i singoli balconi. Ne consegue che la
delibera con la quale l'assemblea abbia ripartito tra i condomini le
spese necessarie alla rimozione e alla riparazione dei predetti
elementi decorativi pericolanti non È viziata da nullità assoluta, ma
può essere impugnata nel termine di trenta giorni di cui all'art. 1137
cod. civ.
* Cass. civ., sez. II, 9 luglio 1980, n. 4377, Porcaro c. Condominio
di Via Sammartino 128, Palermo.

Gli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio
(nella specie, cementi decorativi relativi ai frontali ed ai
parapetti) svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all'intero
edificio, del quale accrescono il pregio architettonico,
costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell'art. 1117 n. 3
c.c., con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione
ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della
proprietà di ciascuno.
* Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 2000, n. 568, Stanganini ed altro c.
Condominio di Via Reggimento Savoia Cavalleria 10, Milano.

Gli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio
(nella specie, aggiunte sovrapposte con malta cementizia, viti di
ottone e piombi ai pilastrini della balaustrata) svolgendo una
funzione decorativa estesa all'intero edificio, del quale accrescono
il pregio architettonico, costituiscono, come tali, parti comuni ai
sensi dell'art. 1117, n. 3, cod. civ., con la conseguenza che la spesa
per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini.
* Cass. civ., sez. II, 15 gennaio 1986, n. 176, Cond. V. Cusuman. c.
Fortuna.

La legittimità o meno della costruzione ad opera di un condomino di un
muro di mattoni forati sul lato esterno di un balcone di sua esclusiva
proprietà aperto su una chiostrina condominiale destinata a dare luce
ed aria anche ai vani degli altri condomini che si aprono su di essa,
va accertata in relazione all'utilizzazione della cosa comune che è
consentita al singolo condomino in misura anche più intensa del
normale, quando non alteri la destinazione della cosa e non
pregiudichi il pari diritto degli altri partecipanti al condominio.
* Cass. civ., sez. II, 14 febbraio 1982, n. 6869, Grammatica c. Nuovo.

L'assemblea condominiale non può assumere decisioni che riguardino i
singoli condomini nell'ambito dei beni di loro proprietà esclusiva,
salvo che non si riflettano sull'adeguato uso delle cose comuni; ne
consegue che nel caso in cui i balconi, che appartengono in modo
esclusivo al proprietario dell'appartamento di cui fanno parte,
presentino nella facciata esterna elementi decorativi, o anche
semplicemente cromatici, che si armonizzano con la facciata del
fabbricato dal quale sporgono, per i lavori di restauro o di
manutenzione straordinaria della facciata, decisi con la prescritta
maggioranza, legittimamente viene incluso nei lavori comuni il
contemporaneo rifacimento della facciata esterna dei detti balconi,
essendo il decoro estetico dell'edificio condominiale un bene comune,
della cui tutela è competente l'assemblea.
* Cass. civ., sez. II, 30 agosto 1994, n. 7603, Masella c. Cond. via
Campania 15-17, Taranto.

Il rivestimento e gli elementi decorativi del fronte e della parte
sottostante della soletta dei balconi degli appartamenti di un
edificio debbono essere considerati di proprietà comune dei condomini,
in quanto destinati all'uso comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c., in
tutti i casi in cui assolvano prevalentemente alla funzione di rendere
esteticamente gradevole l'edificio. Tale funzione può essere esclusa
solo in presenza di prova contraria, da cui risulti che trattasi di un
fabbricato privo di qualsiasi uniformità architettonica, o che trovasi
in uno stato di scadimento estetico tale da rendere irrilevante
l'arbitrarietà costruttiva o di manutenzione dei singoli particolari.
* Cass. civ., sez. II, 17 luglio 1999, n. 7603, P.M. Raimondi.

Il rivestimento e gli elementi decorativi del fronte o della parte
sottostante della soletta dei balconi degli appartamenti di un
edificio debbono essere considerati di proprietà comune dei condomini,
in quanto destinati all'uso comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c., in
tutti i casi in cui assolvano prevalentemente alla funzione di rendere
esteticamente gradevole l'edificio, mentre sono pertinenze
dell'appartamento di proprietà esclusiva quando servono solo per il
decoro di quest'ultimo; conseguentemente, nel caso di distacco, per
vizio di costruzione, del rivestimento o degli elementi decorativi
predetti, l'azione di responsabilità nei confronti del costruttore è
legittimamente esperita dal condominio, ai sensi dell'art. 1669 c.c.,
se il rivestimento o gli elementi decorativi abbiano prevalente
funzione estetica per l'intero edificio.
* Cass. civ., sez. II, 28 novembre 1992, n. 12792, Soc. Gefim c. Cond.
Flox.

I balconi aggettanti, non avendo una funzione portante, non
costituiscono parti comuni anche se siano inseriti nella facciata, in
quanto formano parte integrante dell'appartamento cui accedono. Per
contro, il rivestimento e gli elementi decorativi del fronte
(parapetto) o della parte sottostante della soletta debbono essere
considerati di proprietà comune dei condomini laddove essi assolvano
prevalentemente alla funzione di rendere esteticamente gradevole
l'edifico.
* Trib. civ. Salerno, sez. I, 16 febbraio 2001, n. 542, Cornetta c.
Condominio Rubino di Via Generale Clark 15 in Salerno.

Le lastre applicate alla parte inferiore di ogni balcone e i listelli
incollati sotto la copertina di finitura dei parapetti dell'edificio
condominiale, costituendo elementi con funzione estetica, volti a
rendere armonica la facciata dell'edificio (le copertine) ovvero anche
posti al servizio di una parte comune quale è la facciata (i
listelli), devono essere considerati di proprietà comune dei
condomini. Conseguentemente, nel caso di distacco dei predetti
elementi decorativi, per vizio di costruzione, la legittimazione ad
causam relativamente all'azione di responsabilità nei confronti del
costruttore ex art. 1669 c.c. compete all'amministratore del
condominio.
* Trib. civ. Udine, 23 novembre 1998, n. 925, Condominio S. Marco di
Udine c. Soc. Side ed altri.

Le spese di manutenzione riguardanti il frontalino dei balconi, che è
un elemento della struttura esterna del balcone destinato a garantire
l'integrità architettonica dell'edificio come componente della
facciata, devono gravare su tutti i condomini.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 26 settembre 1988, Aletti e altra e
Marconari e altra c. Condominio di via Treviso 16/18, Milano.

La spesa per la riparazione delle colonnine e dei pilastrini che fanno
parte integrante del parapetto dei balconi e della terrazza a livello
deve gravare esclusivamente sul proprietario dei beni medesimi, in
quanto il parapetto assolve alla funzione primaria di protezione
dell'unità immobiliare del condomino ed è perciò soggetta all'autonomo
diritto dominicale.
* Corte app. civ. Napoli, 16 ottobre 1990.

Gli elementi verticali dei balconi, soprattutto quando si tratti di
edifici moderni nei quali i balconi, incolonnati ed allineati secondo
un preciso disegno architettonico rappresentano il tratto ornamentale
essenziale della facciata, devono considerarsi parti integranti della
facciata e componenti del bene del decoro dell'edificio, onde alle
loro riparazioni devono concorrere tutti i condomini in proporzione
dei rispettivi millesimi di partecipazione alla proprietà comune; fra
tali elementi rientrano pertanto i frontalini, le piantane e le fasce
marcapiano.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 7 maggio 1992.

Gli interventi riguardanti la parte dei balconi prospettante verso
l'esterno (nella specie i frontalini) gravano sull'intera collettività
dei condomini in quanto tali elementi costituiscono parte integrante
della facciata.
* Trib. civ. Milano, 14 ottobre 1991.

La sostituzione del materiale e del tipo di balaustra (non più a scudo
ma a fasce verticali) di un balcone non comporta una innovazione in
senso proprio, ma una semplice manutenzione straordinaria.
* Corte app. civ. Milano, 20 settembre 1991, n. 1316, .

La proprietà esclusiva delle terrazze e dei balconi si estende a tutte
le opere necessarie al godimento e all'utilizzazione, quali la
pavimentazione, la parte interna ed i davanzali dei parapetti, mentre
invece sono di proprietà condominiale la parte esterna dei parapetti,
la fascia di coronamento (cornicione o marcapiano) e quella di
rivestimento dei bordi aggettanti (frontalini) con relativi
intradossi.
* Corte app. civ. Salerno, 16 marzo 1992, n. 97.

Con riguardo al rivestimento del fronte della soletta dei balconi di
un edificio in condominio, la loro natura di beni comuni in quanto
destinati all'uso comune a norma del terzo comma dell'art. 1117 c.c.
ovvero pertinenze ad ornamento dell'appartamento di proprietà
esclusiva, ove i balconi sono siti, va accertata in base al criterio
della loro precipua e prevalente funzione in rapporto all'appartamento
di proprietà esclusiva e alla struttura e caratteristica dell'intero
edificio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del
merito, in cui si era riconosciuta la natura di parti comuni ai
suddetti manufatti, frontalini di marmo, con riguardo alla esclusa
loro funzione protettiva od ornamentale dei balconi ed alla rilevata
efficacia decorativa dell'intero edificio nonchè all'utilizzazione
come gocciolatoi).
* Cass. civ., sez. II, 3 agosto 1990, n. 7831, Lattanzio c. Cond.
Miram. Arm.
iltroll
2008-06-26 13:41:22 UTC
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Il 25 Giu 2008, 18:59, "felix." <***@bbip.it> ha scritto e
trascritto una montagna di sentenze, che ometto:

E di tutte 'ste sentenze, ce ne fosse stata una che parlasse di contorni
finestra.

Ma una.

Una sola.

Però nel merito:

il contorno finestra e porta finestra, ma perché mai dovrebbe essere comune?

Che faccio, la pijo lunga? Ok.

Una volta, in diebus illis, il contorno finestra o non ci stava proprio, o
era parte ornamentale. Beh, una volta non ci stavano manco le finestre, e
neppure i condominij. (o la j va prima della i?).

Era troppo lunga. Oggi: non esiste sentenza da me conosciuta che dica
l'assurdità che i contorni finestra sono proprietà privata. Per contro:
nelle case fino io primi del 900 prive di importanza non c'erano. Dopo siamo
arrivati all'aberrazione di mettere lastre di pietra da 3 cm (negli anni
60). In alcune case rivestite in klinker la piastrella risvolta, e non ci
sono.

Il contorno finestra costituisce la soluzione di continuità tra facciata e
vano finestra. Non rivestono altra funzione. Sono pertanto parte di
facciata, e null'altro. Il fatto che a volte possano pure non esistere, e
che siano costituiti dalla facciata stessa, ne è ulteriore conferma.

Ecco.

Augh.

E comunque non è che in presenza di una sentenza sia obbligatorio smettere
di pensare...

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Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
felix.
2008-06-26 21:53:10 UTC
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Post by iltroll
E di tutte 'ste sentenze, ce ne fosse stata una che parlasse di contorni
finestra.
Speravi di vedere scritto stipiti, architrave e soglia? Non ti
basta questo:

Gli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio
(nella specie, aggiunte sovrapposte con malta cementizia, viti di
ottone e piombi ai pilastrini della balaustrata) svolgendo una
funzione decorativa estesa all'intero edificio, del quale accrescono
il pregio architettonico, costituiscono, come tali, parti comuni ai
sensi dell'art. 1117, n. 3, cod. civ., con la conseguenza che la spesa
per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini.
* Cass. civ., sez. II, 15 gennaio 1986, n. 176, Cond. V. Cusuman. c.
Fortuna.

ciao!
Post by iltroll
Ma una.
Una sola.
il contorno finestra e porta finestra, ma perché mai dovrebbe essere comune?
Che faccio, la pijo lunga? Ok.
Una volta, in diebus illis, il contorno finestra o non ci stava proprio, o
era parte ornamentale. Beh, una volta non ci stavano manco le finestre, e
neppure i condominij. (o la j va prima della i?).
Era troppo lunga. Oggi: non esiste sentenza da me conosciuta che dica
nelle case fino io primi del 900 prive di importanza non c'erano. Dopo siamo
arrivati all'aberrazione di mettere lastre di pietra da 3 cm (negli anni
60). In alcune case rivestite in klinker la piastrella risvolta, e non ci
sono.
Il contorno finestra costituisce la soluzione di continuità tra facciata e
vano finestra. Non rivestono altra funzione. Sono pertanto parte di
facciata, e null'altro. Il fatto che a volte possano pure non esistere, e
che siano costituiti dalla facciata stessa, ne è ulteriore conferma.
Ecco.
Augh.
E comunque non è che in presenza di una sentenza sia obbligatorio smettere
di pensare...
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