Discussione:
Spese rifacimento facciata
(troppo vecchio per rispondere)
nut
2012-06-12 08:01:03 UTC
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Buongiorno, nel condominio in cui abito, è stata rifatta la facciata. Solo a fine lavori, ci siamo accorti che i millesimi di alcuni box non sono stati conteggiati nel pagamento. Detti box sono in un corpo di fabbrica separato ma, essendo di proprietà di condòmini residenti nel fabbricato, questi ultimi usufruiscono dell'accesso tramite il palazzo. E' giusta la ripartizione o dovrebbero essere inclusi? Grazie
w2009
2012-06-12 08:33:44 UTC
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Post by nut
Buongiorno, nel condominio in cui abito, è stata rifatta la facciata. Solo a fine lavori,
ci siamo accorti che i millesimi di alcuni box non sono stati conteggiati nel pagamento.
Detti box sono in un corpo di fabbrica separato ma, essendo di proprietà di condòmini
residenti nel fabbricato, questi ultimi usufruiscono dell'accesso tramite il palazzo.
E' giusta la ripartizione o dovrebbero essere inclusi? Grazie
La ripartizione è giusta essendo i box in un corpo separato non
partecipano alla suddivisione spese per la facciata dell'edificio.
w
Paolo
2012-06-12 09:04:55 UTC
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Post by w2009
Post by nut
Buongiorno, nel condominio in cui abito, è stata rifatta la facciata.
Solo a fine lavori,
ci siamo accorti che i millesimi di alcuni box non sono stati
conteggiati nel pagamento.
Detti box sono in un corpo di fabbrica separato ma, essendo di proprietà di condòmini
residenti nel fabbricato, questi ultimi usufruiscono dell'accesso tramite il palazzo.
E' giusta la ripartizione o dovrebbero essere inclusi? Grazie
La ripartizione è giusta essendo i box in un corpo separato non
partecipano alla suddivisione spese per la facciata dell'edificio.
w
Sempre non c'è titolo contrario. (per esempio un reg. contrattuale dove
venga indicato che quei box sono anche proprietari dellla facciata)

Gxis

Paolo
w2009
2012-06-12 09:17:26 UTC
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Post by Paolo
Post by w2009
Post by nut
Buongiorno, nel condominio in cui abito, è stata rifatta la facciata.
Solo a fine lavori,
ci siamo accorti che i millesimi di alcuni box non sono stati
conteggiati nel pagamento.
Detti box sono in un corpo di fabbrica separato ma, essendo di proprietà di condòmini
residenti nel fabbricato, questi ultimi usufruiscono dell'accesso tramite il palazzo.
E' giusta la ripartizione o dovrebbero essere inclusi? Grazie
La ripartizione è giusta essendo i box in un corpo separato non
partecipano alla suddivisione spese per la facciata dell'edificio.
w
Sempre non c'è titolo contrario. (per esempio un reg. contrattuale dove
venga indicato che quei box sono anche proprietari dellla facciata)
Gxis
Paolo
Può darsi , ma non credo...ti rigiro la domanda secondo te se
dovessero ristrutturare questo corpo separato i condomini che
non hanno i box devono contribuire ?
w
felix...
2012-06-12 11:58:05 UTC
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Post by nut
Buongiorno, nel condominio in cui abito, è stata rifatta la facciata. Solo a
fine lavori, ci siamo accorti che i millesimi di alcuni box non sono stati
conteggiati nel pagamento. Detti box sono in un corpo di fabbrica separato ma,
essendo di proprietà di condòmini residenti nel fabbricato, questi ultimi
usufruiscono dell'accesso tramite il palazzo.

Quindi ne traggono utilità...art 1123 cc


E' giusta la ripartizione o dovrebbero essere inclusi?

Loro si!
felix:-)
--
Video meliora proboque deteriora sequor.


questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ***@newsland.it
nut
2012-06-12 13:56:57 UTC
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Grazie Felix, è quello che penso io, traggono utilità dal palazzo ristrutturato...
alberto
2012-06-12 15:32:29 UTC
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"nut" <***@gmail.com> ha scritto nel messaggio news:a2921516-9ebc-4701-98ca-***@googlegroups.com...
Buongiorno, nel condominio in cui abito, è stata rifatta la facciata. Solo a
fine lavori, ci siamo accorti che i millesimi di alcuni box non sono stati
conteggiati nel pagamento. Detti box sono in un corpo di fabbrica separato
ma, essendo di proprietà di condòmini residenti nel fabbricato, questi
ultimi usufruiscono dell'accesso tramite il palazzo. E' giusta la
ripartizione o dovrebbero essere inclusi? Grazie

cosa vuol dire usufruiscono dell'accesso tramite il palazzo? c'e' un tunnel,
un portico...? oppure intendi che entrano dal cancello e girano a destra per
andare al garage e a sinistra per andare al condominio? Direi che
trattandosi di due corpi separati, ognuno paga per le spese di competenza...
del resto se si guasta il tetto dei box, mica lo paga il condominio...

alberto
nut
2012-06-12 19:10:00 UTC
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Post by alberto
cosa vuol dire usufruiscono dell'accesso tramite il palazzo? c'e' un tunnel,
un portico...? oppure intendi che entrano dal cancello e girano a destra per
andare al garage e a sinistra per andare al condominio? Direi che
trattandosi di due corpi separati, ognuno paga per le spese di competenza...
del resto se si guasta il tetto dei box, mica lo paga il condominio...
alberto
Vuol dire che per andare nei box c'è una porta nel condominio, tutto qui. I proprietari dei box sono anche proprietari di appartamenti nel condominio.
w2009
2012-06-12 21:43:03 UTC
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Post by nut
Post by alberto
cosa vuol dire usufruiscono dell'accesso tramite il palazzo? c'e' un tunnel,
un portico...? oppure intendi che entrano dal cancello e girano a destra per
andare al garage e a sinistra per andare al condominio? Direi che
trattandosi di due corpi separati, ognuno paga per le spese di competenza...
del resto se si guasta il tetto dei box, mica lo paga il condominio...
alberto
Vuol dire che per andare nei box c'è una porta nel condominio, tutto qui. I proprietari dei box sono anche proprietari di appartamenti nel condominio.
C'è una porta od un cancello carraio? Se vi è diciamo un portone in
cui passano sia le macchine per andare nei box, sia tutti gli altri
condomini, allora è giusto attribuire una certa quota ( da stabilire,
visto che a quanto pare il vs.amministratore non la prevede ), ma se
vi è un cancello carraio in cui transitano solo la macchine per andare
al corpo box separato, nulla compete loro.
w
nut
2012-06-12 21:56:53 UTC
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C'� una porta od un cancello carraio? Se vi � diciamo un portone in
cui passano sia le macchine per andare nei box, sia tutti gli altri
condomini, allora � giusto attribuire una certa quota ( da stabilire,
visto che a quanto pare il vs.amministratore non la prevede ), ma se
vi � un cancello carraio in cui transitano solo la macchine per andare
al corpo box separato, nulla compete loro.
w
C'è sia il cancello che un portoncino di ingresso, di entrambi usufruiscono i proprietari dei box. In pratica, nel palazzo ci sono 6 box, tutti con lo stesso ingresso, 3 sono sotto al fabbricato e 3 di fronte, separati, ma tutti usiamo per accedere ai box, lo stesso portoncino che dal palazzo esce nel corsello (spero di essermi spiegata). Le quote sono facili da stabilire, in quanto esistono i millesimi dei box.
w2009
2012-06-12 22:19:59 UTC
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Post by nut
C'� una porta od un cancello carraio? Se vi � diciamo un portone in
cui passano sia le macchine per andare nei box, sia tutti gli altri
condomini, allora � giusto attribuire una certa quota ( da stabilire,
visto che a quanto pare il vs.amministratore non la prevede ), ma se
vi � un cancello carraio in cui transitano solo la macchine per andare
al corpo box separato, nulla compete loro.
w
C'è sia il cancello che un portoncino di ingresso, di entrambi usufruiscono i proprietari dei box.
In pratica, nel palazzo ci sono 6 box, tutti con lo stesso ingresso, 3 sono sotto al fabbricato e 3
di fronte, separati, ma tutti usiamo per accedere ai box, lo stesso portoncino che dal palazzo esce
nel corsello (spero di essermi spiegata). Le quote sono facili da stabilire, in quanto esistono i millesimi dei box.
Non so quanti condomini siete, ma tutti i condomini hanno un
appartamento nell'edificio e quindi contribuiscono per i mill.
di questo al rifacimento della facciata.Penso che sino a questo
punto concordi. Bene i 6 condomini che possiedono anche il box
avranno una tabella millesimale a parte che riguarderà le spese
di solo loro competenza : illuminazione, pulizie, manutenzioni,
ecc, ecc. Concordi oppure anche tu partecipi con i tuoi mill.mi
alle loro spese ?
w
nut
2012-06-13 05:48:06 UTC
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Post by w2009
Non so quanti condomini siete, ma tutti i condomini hanno un
appartamento nell'edificio e quindi contribuiscono per i mill.
di questo al rifacimento della facciata.Penso che sino a questo
punto concordi. Bene i 6 condomini che possiedono anche il box
avranno una tabella millesimale a parte che riguarderà le spese
di solo loro competenza : illuminazione, pulizie, manutenzioni,
ecc, ecc. Concordi oppure anche tu partecipi con i tuoi mill.mi
alle loro spese ?
w
Tutti i condomini hanno appartamento e box. Siamo 6 condomini.
alberto
2012-06-13 09:22:36 UTC
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Post by w2009
Non so quanti condomini siete, ma tutti i condomini hanno un
appartamento nell'edificio e quindi contribuiscono per i mill.
di questo al rifacimento della facciata.Penso che sino a questo
punto concordi. Bene i 6 condomini che possiedono anche il box
avranno una tabella millesimale a parte che riguarderà le spese
di solo loro competenza : illuminazione, pulizie, manutenzioni,
ecc, ecc. Concordi oppure anche tu partecipi con i tuoi mill.mi
alle loro spese ?
w
Tutti i condomini hanno appartamento e box. Siamo 6 condomini.

si, ma i box sono o non sono un edificio a parte? se ipoteticamente un
condomino vende un box ad un esterno, costui puo' entrare dal cancello ed
accedere ai box o con la macchina deve passare attraverso il palazzo per
accedere ai box? Da quello che ho capito e' un edificio a parte, quindi il
palazzo paghera' le spese di sua competenza, il corpo box le sue...

alberto
w2009
2012-06-13 09:25:20 UTC
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Post by nut
Post by w2009
Non so quanti condomini siete, ma tutti i condomini hanno un
appartamento nell'edificio e quindi contribuiscono per i mill.
di questo al rifacimento della facciata.Penso che sino a questo
punto concordi. Bene i 6 condomini che possiedono anche il box
avranno una tabella millesimale a parte che riguarderà le spese
di solo loro competenza : illuminazione, pulizie, manutenzioni,
ecc, ecc. Concordi oppure anche tu partecipi con i tuoi mill.mi
alle loro spese ?
w
Tutti i condomini hanno appartamento e box. Siamo 6 condomini.
Ed allora quale è il problema ? La ripartizione è stata fatta
seguendo un criterio identico per tutti i condomini. Credo e
spero che in assemblea ciò sia stato discusso ed approvato
dalla maggioranza di legge.
nut
2012-06-13 11:05:03 UTC
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Il problema è che la ripartizione l'ha fatta direttamente l'amministratore, senza interpellare noi condomini, ed ha escluso i 3 box.
w2009
2012-06-13 13:41:49 UTC
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Post by nut
Il problema è che la ripartizione l'ha fatta direttamente l'amministratore, senza interpellare noi condomini, ed ha escluso i 3 box.
Evidentemente perchè essendo posti in altro fabbricato non sono
interessati al rifacimento della facciata in questione.
Quando ci sarà da sistemare il tetto se questi non sono sottostanti
anche in quel caso non concorreranno alla spesa.
w
nut
2012-06-13 15:49:10 UTC
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Infatti, ci ho già pensato...a questo punto mi fa rabbia solo che l'art. 1123 III comma non venga applicato sempre, ad esempio per i pluviali di un solo lastrico solare, che copre metà edificio...
w2009
2012-06-13 21:25:17 UTC
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Post by nut
Infatti, ci ho già pensato...a questo punto mi fa rabbia solo che l'art. 1123 III comma
non venga applicato sempre, ad esempio per i pluviali di un solo lastrico solare, che copre metà edificio...
All'esempio da te riportato non si applica il 3^comma dell'art.1123 da
te citato.
w
nut
2012-06-14 04:13:31 UTC
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Beh, non sono d'accordo, perché l'art. cita che : "qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità", ed io dai pluviali di quel lastrico solare non traggo alcuna utilità, visto che in alcun modo le acque di quel terrazzo potrebbero danneggiare il mio appartamento, che è coperto interamente da un altro lastrico, i cui pluviali non sono stati rifatti.

Corte di Cassazione in sentenza n. 7077 del 22.06.1995:
"In tema di condominio di edifici il principio di proporzionalità tra le spese ed uso di cui al secondo comma dell'articolo 1123 del codice civile, secondo cui le spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio sono ripartite, qualora si tratti di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, in proporzione dell'uso che ciascuno può farne, esclude che le spese relative alla cosa che in nessun modo, per ragioni strutturali o attinenti alla sua destinazione, può servire ad uno o più condomini possano essere poste anche a carico di quest'ultimi".

I 3 box, secondo alcuni pareri, non hanno beneficio dalla ristrutturazione della facciata, per quanto non capisco quale beneficio ne abbiano gli altri 3, essendo tutti interrati, nello stesso corsello...
w2009
2012-06-14 12:43:17 UTC
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Post by nut
Beh, non sono d'accordo, perché l'art. cita che : "qualora un edificio
abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a
ervire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro
manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità",
ed io dai pluviali di quel lastrico solare non traggo alcuna utilità, visto
che in alcun modo le acque di quel terrazzo potrebbero danneggiare il mio
appartamento, che è coperto interamente da un altro lastrico, i cui pluviali
non sono stati rifatti.
"In tema di condominio di edifici il principio di proporzionalità tra le
spese ed uso di cui al secondo comma dell'articolo 1123 del codice civile,
econdo cui le spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni
dell'edificio sono ripartite, qualora si tratti di cose destinate a servire
i condomini in misura diversa, in proporzione dell'uso che ciascuno può farne,
esclude che le spese relative alla cosa che in nessun modo, per ragioni
strutturali o attinenti alla sua destinazione, può servire ad uno o più condomini
possano essere poste anche a carico di quest'ultimi".
I 3 box, secondo alcuni pareri, non hanno beneficio dalla ristrutturazione
della facciata, per quanto non capisco quale beneficio ne abbiano gli altri 3,
essendo tutti interrati, nello stesso corsello...
Se il tuo condominio ha dei lastrici solari che fanno da tetto alle
abitazioni sottostanti e questi hanno ovviamente dei pluviali per
lo scarico delle acque piovane le spese si attribuiscono ai vari
condomini come nel caso vi fosse un tetto con relative gronde e
pluviali.(art.1123 c.c. comma 1)
Diverso è il discorso della ristrutturazione del lastrico
le cui spese vanno addebitate per 1/3 al proprietario e per i 2/3
ai condomini che vi hanno l'abitazione sottostante.(art.1126 c.c.)
Inoltre per quanto riguarda l'applicazione dell'art.1123 c.c. comma 2
occorre verificare prima se esista o meno l'uso potenziale perchè
nulla osta il fatto che un condomino non usi la parte comune.
w
nut
2012-06-14 17:25:58 UTC
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Post by w2009
Se il tuo condominio ha dei lastrici solari che fanno da tetto alle
abitazioni sottostanti e questi hanno ovviamente dei pluviali per
lo scarico delle acque piovane le spese si attribuiscono ai vari
condomini come nel caso vi fosse un tetto con relative gronde e
pluviali.(art.1123 c.c. comma 1)
I lastrici solari sono due e coprono ognuno una metà degli appartamenti, quindi non vedo perché chi non è coperto da quel lastrico debba partecipare alla spesa dei pluviali. Il lastrico non riceve le acque del tetto (che è sulla parte centrale del fabbricato), in quanto tale tetto ha i suoi pluviali.
Post by w2009
Diverso è il discorso della ristrutturazione del lastrico
le cui spese vanno addebitate per 1/3 al proprietario e per i 2/3
ai condomini che vi hanno l'abitazione sottostante.(art.1126 c.c.)
Inoltre per quanto riguarda l'applicazione dell'art.1123 c.c. comma 2
occorre verificare prima se esista o meno l'uso potenziale perchè
nulla osta il fatto che un condomino non usi la parte comune.
Una parte dell'edificio non usufruisce della parte comune in oggetto.
w2009
2012-06-14 22:09:34 UTC
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Post by nut
I lastrici solari sono due e coprono ognuno una metà degli appartamenti,
quindi non vedo perché chi non è coperto da quel lastrico debba partecipare
alla spesa dei pluviali. Il lastrico non riceve le acque del tetto
(che è sulla parte centrale del fabbricato), in quanto tale tetto ha i suoi pluviali.
E' come dire che quei condomini che non stanno sotto la parte centrale del
fabbricato non pagano la manutenzione dei pluviali del tetto.
Il tetto, i pluviali, le gronde, i muri, ecc.ecc. sono per l'art.1117
del codice civile delle parti comuni e quindi tutti i condomini devono
concorrere alle spese di mantenimento in modo proporzionale al valore
della loro proprietà ( millesimi ).
E' chiaro ora.....e non arrampicarti piu' sui muri pur di ottenere la
ragione.
Post by nut
Una parte dell'edificio non usufruisce della parte comune in oggetto.
Poniamo che su questo lastrico vi sia l'antenna condominiale......vedi
che in questo caso anche quei condomini usano potenzialmente tale
lastrico.In caso contrario la diversa suddivisione spese di manutenzione
è relativa, come ti ho già ribadito,al solo lastrico solare e non anche
ai pluviali , i quali sono in ogni caso parti comuni condominiali.
w
nut
2012-06-15 12:20:22 UTC
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Post by w2009
Post by nut
I lastrici solari sono due e coprono ognuno una metà degli appartamenti,
quindi non vedo perché chi non è coperto da quel lastrico debba partecipare
alla spesa dei pluviali. Il lastrico non riceve le acque del tetto
(che è sulla parte centrale del fabbricato), in quanto tale tetto ha i suoi pluviali.
E' come dire che quei condomini che non stanno sotto la parte centrale del
fabbricato non pagano la manutenzione dei pluviali del tetto.
Il tetto, i pluviali, le gronde, i muri, ecc.ecc. sono per l'art.1117
del codice civile delle parti comuni e quindi tutti i condomini devono
concorrere alle spese di mantenimento in modo proporzionale al valore
della loro proprietà ( millesimi ).
E' chiaro ora.....e non arrampicarti piu' sui muri pur di ottenere la
ragione.
Post by nut
Una parte dell'edificio non usufruisce della parte comune in oggetto.
Poniamo che su questo lastrico vi sia l'antenna condominiale......vedi
che in questo caso anche quei condomini usano potenzialmente tale
lastrico.In caso contrario la diversa suddivisione spese di manutenzione
è relativa, come ti ho già ribadito,al solo lastrico solare e non anche
ai pluviali , i quali sono in ogni caso parti comuni condominiali.
w
Io non mi arrampico sui muri, quello che ho detto non è una mia tesi, ma quello che pensa più di un amministratore, ed anche un avvocato. Noi abbiamo sia i lastrici solari che il tetto, per il tetto partecipiamo tutti, sia per il rifacimento che per le gronde, i pluviali o qualsiasi altra cosa sia necessaria. Di quel lastrico solare, compresi i suoi pluviali, non abbiamo nessun uso, neanche potenziale. Te lo ribadisco, fotografie alla mano, ce lo ha confermato più di una persona "addetta ai lavori".
w2009
2012-06-15 12:24:50 UTC
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Post by nut
Io non mi arrampico sui muri, quello che ho detto non è una mia tesi, ma
quello che pensa più di un amministratore, ed anche un avvocato. Noi abbiamo
sia i lastrici solari che il tetto, per il tetto partecipiamo tutti,
sia per
Post by nut
il rifacimento che per le gronde, i pluviali o qualsiasi altra cosa sia necessaria.
Di quel lastrico solare, compresi i suoi pluviali, non abbiamo nessun uso, neanche
potenziale. Te lo ribadisco, fotografie alla mano, ce lo ha confermato più di una
persona "addetta ai lavori".
Se sei sicuro di quello che ti hanno detto perchè continui a fare
domande su questo NG? Attieniti a quello che ti è stato detto dai
vari amministratori ed avvocati ......
Ciao w
nut
2012-06-15 12:36:37 UTC
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Post by nut
Io non mi arrampico sui muri, quello che ho detto non � una mia tesi, ma
quello che pensa pi� di un amministratore, ed anche un avvocato. Noi abbiamo
sia i lastrici solari che il tetto, per il tetto partecipiamo tutti,
sia per
il rifacimento che per le gronde, i pluviali o qualsiasi altra cosa sia necessaria.
Di quel lastrico solare, compresi i suoi pluviali, non abbiamo nessun uso, neanche
potenziale. Te lo ribadisco, fotografie alla mano, ce lo ha confermato pi� di una
persona "addetta ai lavori".
Se sei sicuro di quello che ti hanno detto perch� continui a fare
domande su questo NG? Attieniti a quello che ti � stato detto dai
vari amministratori ed avvocati ......
Ciao w
Io non stavo chiedendo per i pluviali, ho solo detto che non è stato applicato il principio secondo il quale, non usufruendo di tali impianti, una parte dei condomini non dovrebbe pagare, così come una parte non paga per la facciata. Era solo una lamentela.
w2009
2012-06-15 15:51:43 UTC
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Post by nut
Post by nut
Se sei sicuro di quello che ti hanno detto perch� continui a fare
domande su questo NG? Attieniti a quello che ti � stato detto dai
vari amministratori ed avvocati ......
Ciao w
Io non stavo chiedendo per i pluviali, ho solo detto che non è stato applicato
il principio secondo il quale, non usufruendo di tali impianti, una parte dei condomini
non dovrebbe pagare, così come una parte non paga per la facciata. Era solo una lamentela.
Ti devo ribadire il " concetto" ? E'evìdente che il tuo amministratore
ha applicato quanto da me asserito in contrasto di quanto da te detto
dagli altri " ammministratori e avvocati ".
w
nut
2012-06-15 17:37:52 UTC
Permalink
No, il mio amministratore ha detto che è vero che i pluviali dovevano essere pagati solo da un parte dei condomini (è specificato anche nel regolamento di condominio contrattuale), ma per comodità, li ha addebitati a tutti.
w2009
2012-06-15 21:17:16 UTC
Permalink
Post by nut
No, il mio amministratore ha detto che è vero che i pluviali dovevano essere
pagati solo da un parte dei condomini (è specificato anche nel regolamento di
condominio contrattuale), ma per comodità, li ha addebitati a tutti.
Hai una "macchietta" di amministratore e penso che tu avresti potuto,
in questo caso se è vero ciò che dici , impugnare la delibera che ha
approvato tale ripartizione.
w
nut
2012-06-15 21:49:55 UTC
Permalink
Infatti, potrei impugnare la delibera, ci sto pensando, ma sono indecisa perché non ho idea dei tempi che ci vogliano per risolvere queste questioni...sono molto ignorante in materia, non ho neanche idea di come si debba procedere. D'altro canto penso di aver capito che, visto che si è derogato ad un articolo del c.c. ed anche del regolamento condominiale, senza l'approvazione all'unanimità, l'assemblea dovrebbe essere nulla.
Giovanni
2012-06-16 08:54:07 UTC
Permalink
Post by nut
Infatti, potrei impugnare la delibera, ci sto pensando, ma sono
indecisa perché non ho idea dei tempi che ci vogliano per risolvere
queste questioni...sono molto ignorante in materia, non ho neanche
idea di come si debba procedere. D'altro canto penso di aver capito
che, visto che si è derogato ad un articolo del c.c. ed anche del
regolamento condominiale, senza l'approvazione all'unanimità,
l'assemblea dovrebbe essere nulla.
Se l'assemblea ha votato con le dovute maggioranze (50% dei millesimi
e la maggioranza dei presenti) la delibera dell'assemblea è valida e
non ti resta che accettarla. La cassazione ha stabilito che anche in
caso di regolamento condominiale contrattuale l'assemblea può
modificare il regolamento con la maggioranza che ho riportato sopra.

In futuro, quando dovrete rifare i pluviali che servono la parte di
tetto e/o lastrico solare che sta sopra di te, potrai sempre
richiedere lo stesso trattamento.

Ciao
Giovanni
--
A computer is like an air conditioner,
it stops working when you open Windows.
< http://giovanni.homelinux.net/ >
nut
2012-06-16 09:56:20 UTC
Permalink
Post by Giovanni
Se l'assemblea ha votato con le dovute maggioranze (50% dei millesimi
e la maggioranza dei presenti) la delibera dell'assemblea è valida e
non ti resta che accettarla. La cassazione ha stabilito che anche in
caso di regolamento condominiale contrattuale l'assemblea può
modificare il regolamento con la maggioranza che ho riportato sopra.
Non ci vuole l'unanimità in questo caso? (altrimenti perché anche w2009 ha detto che potrei impugnare la delibera?)
Post by Giovanni
In futuro, quando dovrete rifare i pluviali che servono la parte di
tetto e/o lastrico solare che sta sopra di te, potrai sempre
richiedere lo stesso trattamento.
Questo è poco ma sicuro, anche se i pluviali dall'altro lato sono in numero minore...
Post by Giovanni
Ciao
Giovanni
--
A computer is like an air conditioner,
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Giovanni
2012-06-16 10:30:27 UTC
Permalink
Post by nut
Post by Giovanni
Se l'assemblea ha votato con le dovute maggioranze (50% dei
millesimi e la maggioranza dei presenti) la delibera
dell'assemblea è valida e non ti resta che accettarla. La
cassazione ha stabilito che anche in caso di regolamento
condominiale contrattuale l'assemblea può modificare il
regolamento con la maggioranza che ho riportato sopra.
Non ci vuole l'unanimità in questo caso? (altrimenti perché anche
w2009 ha detto che potrei impugnare la delibera?)
La cassazione con la sentenza n. 18477 del 9 agosto 2010 ha decretato
che il regolamento, anche se contrattuale, può essere modificato con
la stessa maggioranza con cui l'assemblea lo approva. La modifica del
riparto spese se non è in contrasto con le norme/leggi vigenti, non
lede i diritti reali del contraente del contratto di acquisto.

Ne deriva che non è possibile modificare i millesimi se questi fanno
parte del contratto di acquisto, ma ripartire le spese in modo diverso
dalla semplice proporzionalità ai millesimi di proprietà.

Un riparto che distribuisca la spesa su tutti i condomini anziché ai
soli che stanno sotto non è in contrasto con il codice, a meno che nel
contratto di acquisto non venga espressamente riportato che chi sta
sotto è proprietario della porzione di tetto/lastrico che lo copre.
In questo caso il regolamento stabilisce dei diritti reali che non
possono essere modificati a maggioranza ma richiedono l'unanimità. Se
invece viene regolamentato il solo riparto spese la modifica di questo
può essere approvata con la maggioranza.

Ciao
Giovanni
--
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nut
2012-06-16 11:20:51 UTC
Permalink
Post by Giovanni
Post by nut
Post by Giovanni
Se l'assemblea ha votato con le dovute maggioranze (50% dei
millesimi e la maggioranza dei presenti) la delibera
dell'assemblea è valida e non ti resta che accettarla. La
cassazione ha stabilito che anche in caso di regolamento
condominiale contrattuale l'assemblea può modificare il
regolamento con la maggioranza che ho riportato sopra.
Non ci vuole l'unanimità in questo caso? (altrimenti perché anche
w2009 ha detto che potrei impugnare la delibera?)
La cassazione con la sentenza n. 18477 del 9 agosto 2010 ha decretato
che il regolamento, anche se contrattuale, può essere modificato con
la stessa maggioranza con cui l'assemblea lo approva. La modifica del
riparto spese se non è in contrasto con le norme/leggi vigenti, non
lede i diritti reali del contraente del contratto di acquisto.
Ne deriva che non è possibile modificare i millesimi se questi fanno
parte del contratto di acquisto, ma ripartire le spese in modo diverso
dalla semplice proporzionalità ai millesimi di proprietà.
Un riparto che distribuisca la spesa su tutti i condomini anziché ai
soli che stanno sotto non è in contrasto con il codice, a meno che nel
contratto di acquisto non venga espressamente riportato che chi sta
sotto è proprietario della porzione di tetto/lastrico che lo copre.
In questo caso il regolamento stabilisce dei diritti reali che non
possono essere modificati a maggioranza ma richiedono l'unanimità. Se
invece viene regolamentato il solo riparto spese la modifica di questo
può essere approvata con la maggioranza.
Ciao
Giovanni
--
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Scusa, ma questa sentenza parla di modifica alle tabelle millesimali (in quel caso per il riscaldamento), non di cambiare la ripartizione delle spese rispetto a quanto specificato nell'art. 1123 III comma del c.c. e riportato anche nel regolamento contrattuale di condominio, sei sicuro che valga anche nel nostro caso?
Io ho trovato questo:
"La Corte di Cassazione, in più di un’occasione, ha avuto modo di precisare che, tra le delibere aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni, occorre distinguere quelle con le quali sono stabiliti i criteri di ripartizione ai sensi dell’articolo 1123 codice civile, oppure sono modificati i criteri fissati in precedenza, per le quali è necessario, a pena di nullità, il consenso unanime dei condomini, da quelle con le quali, nell’esercizio delle attribuzioni previste dall’articolo 1135 numero 3 codice civile, l’assemblea in concreto ripartisce le spese medesime: solo queste ultime, se adottate in violazione dei criteri già stabiliti, devono considerarsi annullabili e la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza di 30 giorni previsto dall’articolo 1137, ultimo comma, codice civile (Cass.civ. sentenze n.1455/95; n.1213/93; 4851/88; n.2301/01)".
Giovanni
2012-06-17 07:49:22 UTC
Permalink
Post by nut
Scusa, ma questa sentenza parla di modifica alle tabelle
millesimali (in quel caso per il riscaldamento), non di cambiare la
ripartizione delle spese rispetto a quanto specificato nell'art.
1123 III comma del c.c. e riportato anche nel regolamento
contrattuale di condominio, sei sicuro che valga anche nel nostro
caso?
Penso che valga in tutti i casi di riparto delle spese. Le tabelle
millesimali del riscaldamento sono solo delle tabelle di riparto spese
esattamente come le regole di riparto delle spese stabilite nel tuo
regolamento per quanto riguarda il lastrico e/o tetto.
Post by nut
"La Corte di Cassazione, in più di un’occasione, ha avuto modo di
precisare che, tra le delibere aventi ad oggetto la ripartizione
delle spese comuni, occorre distinguere quelle con le quali sono
stabiliti i criteri di ripartizione ai sensi dell’articolo 1123
codice civile, oppure sono modificati i criteri fissati in
precedenza, per le quali è necessario, a pena di nullità, il
consenso unanime dei condomini, da quelle con le quali,
nell’esercizio delle attribuzioni previste dall’articolo 1135
numero 3 codice civile, l’assemblea in concreto ripartisce le spese
medesime: solo queste ultime, se adottate in violazione dei criteri
già stabiliti, devono considerarsi annullabili e la relativa
impugnazione va proposta nel termine di decadenza di 30 giorni
previsto dall’articolo 1137, ultimo comma, codice civile (Cass.civ.
sentenze n.1455/95; n.1213/93; 4851/88; n.2301/01)".
Conferma di quanto ho detto in precedenza. Se la delibera è in
violazione delle norme del codice allora deve essere presa
all'unanimità. Se la delibera riguarda modifiche alle norme
preesistenti *può* essere annullata ricorrendo nei termini previsti.
Tieni presente però che le sentenze che richiami sono precedenti e che
la 18477/10 rivede un poco questo orientamento stabilendo che le
tabelle riparto spese sono parte integrante del regolamento ed essendo
il regolamento approvabile con la maggioranza anche le tabelle possono
essere approvate a maggioranza.

Poi, come dice w2009, dipende molto da come si sveglia il giudice e
non credo che valga la pena andare in giudizio per pochi spiccioli.

Ciao
Giovanni
--
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w2009
2012-06-16 15:07:40 UTC
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Post by nut
Non ci vuole l'unanimità in questo caso? (altrimenti perché anche w2009
ha detto che potrei impugnare la delibera?)
Il mio consiglio di impugnare la delibera è sorto dal fatto che tu hai
affermato che il tuo amministratore ha deciso di ripartire tali spese
in siffatto modo per comodità e quindi ne ho dedotto senza deliberazione
da parte dell'assemblea condominiale.
Inoltre, a mio parere , impugnare una delibera non vuol dire ottenere
ragione certa vi è sempre di mezzo un Giudice che decide....e dipende
molto da come si sveglia la mattina e se le "cose" gli girano nel
verso giusto. Tutto ciò che riguarda , e Giovanni lo sa benissimo, le
sentenze di Cassazione non sono legge, ma solo delle sentenze che un
Giudice può o meno tenerne conto.
w
w2009
2012-06-16 15:28:17 UTC
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Post by nut
Infatti, potrei impugnare la delibera, ci sto pensando, ma sono indecisa
perché non ho idea dei tempi che ci vogliano per risolvere queste questioni...
sono molto ignorante in materia, non ho neanche idea di come si debba procedere.
D'altro canto penso di aver capito che, visto che si è derogato ad un articolo
del c.c. ed anche del regolamento condominiale, senza l'approvazione all'unanimità,
l'assemblea dovrebbe essere nulla.
DIRITTO CONDOMINIALE. Forma dell'impugnazione delle delibere
assembleari, computo e decorrenza del termine. Cass. civ. Sez. Un. n.
8491 del 14 aprile 2011.

NOTA dell'Avv. Silvia GENNARO.

“Le impugnazioni delle delibere dell’assemblea condominiale, in
applicazione della regola generale dettata dall’art. 163 c.p.c. vanno
proposte con citazione, non disciplinando l’art. 1137, II comma, c.c.,
la forma di tali impugnazioni”.

La recente pronuncia in oggetto delle Sezioni Unite, consente di
affrontare, in tema di impugnazione delle delibere assembleari
condominiali, il tema della forma delle impugnazioni delle delibere
stesse e, più nello specifico, se esse debbano essere proposte
necessariamente con ricorso, come parrebbe imporre la lettera dell’art.
1137, II comma, c.c. ovvero siano validamente impugnabili anche in forma
di atto citazione, in ossequio ai criteri generali stabiliti dal codice
di procedura civile.

La vicenda ha origine in primo grado dalla domanda di due condomini
–volta all’annullamento di una delibera assembleare evidentemente a loro
sfavorevole – dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado per
tardività della domanda, perchè effettuata oltre il termine di trenta
giorni previsto a pena di decadenza dal terzo comma dell’art. 1137 c.c.
che ricorre, come noto, dalla data di deliberazione per i dissenzienti
e da quella di comunicazione per gli assenti.

In sede di gravame, proposto dai due condomini soccombenti, la Corte
d’Appello confermava la decisione presa dal giudice di prime cure
rilevando che un giudizio volto ad inficiare la validità di una delibera
assembleare come quello cui ci si riferiva introdotto con citazione
anzichè con ricorso, aveva provocato la conseguente invalidità
dell’atto, non sanata dalla sola tempestiva notifica, mancando il
deposito in cancelleria entro il termine di trenta giorni, così come
stabilito dall'art. 1137 c.c..

I due condomini proponevano infine ricorso in sede di legittimità; la
Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza
impugnata e rinviato la causa ad altra sezione della Corte d’Appello che
aveva deciso in precedenza, sulla base delle motivazioni che seguono.

Le ragioni di doglianza sollevate dai due condomini ricorrenti -che
hanno poi portato ad un ribaltamento delle decisioni dei giudici dei
gradi precedenti - attengono ad un tema che ha comportato notevoli
contrasti giurisprudenziali in sede di legittimità, tanto da ritenersi
necessaria una pronuncia chiarificatrice delle Sezioni Unite.

A metà degli anni settanta, si faceva largo la tesi secondo la quale
l’impugnazione del condomino dissenziente contro la deliberazione
dell’assemblea dei condomini per contrarietà a norma di legge o del
regolamento condominiale doveva proporsi all’autorità giudiziaria con
ricorso anzichè con citazione, appunto in virtù dell’espresso
riferimento normativo operato dall’art. 1137, II comma, c.c. , dove si
usava l'espressione letterale "ricorso" in senso tecnico per
salvaguardare l'esigenza, non ravvisata per le delibere collegiali
adottate dagli organi della comunione in genere (artt. 1107 - 1109
c.c.), di risolvere sollecitamente le questioni concernenti la gestione
del condominio ( Cass. Civ. sez. II, 5 maggio 1975, n. 1716).

Il fatto che la suddetta impugnazione avvenisse con ricorso, non
significava certo che essa dava luogo ad un procedimento di volontaria
giurisdizione da celebrare nelle forme dei procedimenti in camera di
consiglio, di cui agli artt.737 e ss c.p.c., bensì ad un procedimento
contenzioso, soggetto al principio del contraddittorio (art. 101
c.p.c.), con la conseguente costituzione del rapporto processuale solo
nel momento della notifica del ricorso alla controparte e non già nel
momento del suo deposito in cancelleria.

Pertanto, il termine di decadenza di trenta giorni, di cui all’ultimo
comma dell’art. 1137 c.c., doveva considerarsi rispettato solo se entro
trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione il ricorso venisse
ritualmente notificato.

Un’interpretazione restrittiva di tal guisa era certamente giustificata
dalla necessità di ridurre -per quanto questo fosse possibile in un
ambito ad altissimo indice di litigiosità- questioni “formali” che
potessero intralciare la gestione delle questioni attinenti il condominio.

Tuttavia, è principio consolidato nel nostro ordinamento, quello di
conservazione, che risponde al tentativo di preservare l’eventuale
paralisi della macchina giudiziaria a causa di mere irregolarità
formali prontamente ed altrimenti sanabili.

Pertanto, in ossequio alla ratio che sottende tale principio ed anche in
virtù della disciplina relativa alla sanabilità della instaurazione con
citazione dei giudizi per i quali è stabilita la forma del ricorso
-lavoro dipendente, separazione personale tra coniugi, cessazione degli
effetti civili e dello scioglimento del matrimonio, locazioni - la
giurisprudenza di fine anni ottanta lasciava aperto uno spiraglio alla
validità delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali attraverso
l’atto di citazione, nonostante considerate irrituali, “a condizione
però che nel termine di trenta giorni l'atto non sia soltanto
notificato, ma anche depositato in cancelleria, poichè unicamente in tal
caso può essere equiparato a un ricorso” (Cass. 27 febbraio 1988 n. 2081).

La giurisprudenza, più di recente, ha però seguito parallelamente anche
un diverso orientamento, e cioè quello secondo il quale l'impugnazione
della delibera dell'assemblea condominiale si può realizzare
indifferentemente con ricorso o con atto di citazione, ma in
quest'ultima ipotesi è sufficiente la tempestiva notificazione della
citazione, non occorrendo anche il suo deposito in cancelleria, che può
avvenire successivamente al momento della iscrizione a ruolo della causa
(Cass. 16 febbraio 1988 n. 1662; Cass. 30 luglio 2004 n. 14560; Cass. 11
aprile 2006 n. 8440; Cass. 27 luglio 2006 n. 17101; Cass. 28 maggio 2008
n. 14007).

E’ per questi motivi che, di fronte ad una tale molteplicità di
orientamenti giurisprudenziali, come già accennato, è scaturita la
necessità di un intervento chiarificatore da parte della Sezioni Unite
della Corte di Cassazione.

L’assunto da cui parte il Supremo Collegio è che l’art. 1137, II comma,
c.c., non disciplina la forma che deve assumere l'atto introduttivo dei
giudizi di cui si tratta, nonostante la lettera della stessa norma che
parla di “ricorso” all’autorità giudiziaria.

A detta degli ermellini, nel nostro ordinamento “il termine ricorso è
spesso utilizzato per indicare l'atto con cui si reagisce, eventualmente
anche in sede stragiudiziale, alla lesione di un diritto” e così
nell’art. 1137 c.c., dove il medesimo termine avrebbe la valenza di
“istanza giudiziale”, argomentando che l'art. 1133 c.c., prevede la
possibilità del "ricorso all'assemblea" contro i provvedimenti
dell'amministratore, mentre la parola "citazione" nell'art. 1131 c.c.,
indica tutti gli atti con cui il condominio è "convenuto in giudizio",
atti che ben possono avere la forma del ricorso quando si verte in
materie per le quali è previsto.

A rigor di logica infatti, le impugnazioni delle deliberazioni
assembleari, per caratteristiche intrinseche nonché procedimentali,
necessariamente sono disciplinate dalle comuni norme procedurali,
mancando invece in materia tutta una serie di regole –propria dei
ricorsi- volta a snellire e velocizzare le materie cui essi si applicano.

Ritenendo valide queste premesse e, di conseguenza, nulla disponendo
l’art. 1137 c.c. in merito alla corretta forma dell’impugnazione delle
delibere assembleari, ai dissenzienti ed agli assenti è consentito agire
in giudizio nelle forme dell’art. 163 c.c., ossia seguendo la disciplina
generale, secondo la quale la domanda introduttiva del giudizio va
proposta con citazione.

Così facendo, si risolve anche la problematica consequenziale alla tesi
restrittiva inizialmente enunciata, ossia la necessità di impugnare in
forme diverse, rispettivamente con citazione e con ricorso, la stessa
deliberazione assembleare che si deduce essere affetta da vizi che ne
comportino sia la nullità che l’annullabilità, visto che l’art. 1137
c.c. si riferisce alle sole ipotesi di annullabilità.



Il principio di diritto enunciato a seguito della decisione in oggetto
è, pertanto, il seguente: "l'art. 1137 c.c., non disciplina la forma
delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, che vanno pertanto
proposte con citazione, in applicazione della regola dettata dall'art.
163 c.p.c.".

Ne consegue che, rispetto alle premesse, la situazione è ribaltata nel
senso che è l'adozione della forma del ricorso a non escludere
l'idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire un valido
rapporto processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in
cancelleria. Non pare invece corretto estendere alla notificazione la
necessità del rispetto del termine in quanto ciò non risponde ad alcuno
specifico e concreto interesse del convenuto, gravando l'attore di un
incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma
dai tempi impiegati dall'ufficio giudiziario per la pronuncia del
decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.

A titolo di completezza occorre evidenziare che, con la sentenza n. 8536
del 2009, la Suprema Corte ha chiarito che anche l'appello avverso la
sentenza che abbia pronunciato sull'impugnazione di una delibera
dell'assemblea condominiale, in assenza di previsioni di legge ad hoc,
va proposto - secondo la regola generale contenuta nell'art. 342 c.p.c.
con citazione, con la conseguenza che la tempestività dell'appello, va
verificata in base alla data di notifica dell'atto di citazione e non
alla data di deposito dell'atto di gravame nella cancelleria del giudice
ad quem.

In conclusione si può affermare, dunque, che dopo lunga attesa, la
sentenza in oggetto cambia le regole del processo di impugnazione delle
delibere assembleari che fino ad ora si pensava potesse essere
introdotto anche con lo strumento del ricorso.

E come se i giudici avessero così anticipato il contenuto della riforma
del condominio che prevede, appunto, per l'impugnazione delle delibere
dell'assemblea, lo strumento della citazione e non del ricorso.

Il nuovo principio di diritto, trattandosi di interpretazione di regola
processuale, si applica da subito a tutti i processi non ancora
conclusi, con le importanti conseguenze che molti procedimenti
potrebbero subire.

__________________________
nut
2012-06-16 18:10:40 UTC
Permalink
La delibera c'è stata, ma solo per maggioranza, visto che uno dei condomini è dovuto andar via prima della decisione e siamo rimasti in due contro gli altri (a cui fa comodo che paghiamo anche noi).
Comunque, sto aspettando la decisione anche degli altri due e vedremo se e come fare qualcosa.
Grazie a tutti per le risposte e il tempo che mi avete dedicato.
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