Discussione:
Montaggio tenda sul balcone pretendere risarcimento
(troppo vecchio per rispondere)
Marco
2008-08-19 11:44:35 UTC
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Salve a tutti, abito in un condominio composto da 24 condomini, quello che
abita al piano sotto al mio circa 2 anni fa, ha fatto montare sul soffitto
del suo terrazzo (che corrisponde al suolo del mio terrazzo) un tendone che
ha comportato alcuni lavori quali fori (e non pochi)e quant’altro
necessitava per la sua installazione. Adesso, dato che la famiglia in
questione, spesso e volentieri non perde occasione alle riunioni
condominiali per lamentarsi di qualsiasi cosa quasi sempre infondata, solo
per il gusto di andare contro tutto e tutti, gradirei sapere se il condomino
in questione avrebbe dovuto interpellarmi o no prima di procedere ai lavori,
infine sapere se posso pretendere un risarcimento per tutto questo.
Grazie mille in anticipo


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Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
Gi_pll
2008-08-19 12:22:39 UTC
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Post by Marco
in questione avrebbe dovuto interpellarmi o no prima di procedere ai lavori,
infine sapere se posso pretendere un risarcimento per tutto questo.
Il sotto del tuo balcone è come il sotto del tuo pavimento; vuoi dire che
per attaccare un lampadario o i festoni al suo soffitto deve chiederti il
permesso e/o liquidarti un risarcimento? A quale titolo?

Cordialità
Gi
--
Per chi avesse necessità di contattarmi privatamente:
gsassachiocciolatiscalipuntoit
Scusate il disturbo.
Catrame
2008-08-19 12:34:16 UTC
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Post by Marco
in questione avrebbe dovuto interpellarmi o no prima di procedere ai lavori,
infine sapere se posso pretendere un risarcimento per tutto questo.
no
--
*Est modus in rebus*
Giovanni
2008-08-19 13:09:54 UTC
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gradirei sapere se il condomino in questione avrebbe dovuto
interpellarmi o no prima di procedere ai lavori, infine sapere se
posso pretendere un risarcimento per tutto questo.
No. La parte inferiore del tuo balcone non è di tua proprietà.

Ciao
Giovanni
--
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it stops working when you open Windows.
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NickByte
2008-08-19 22:59:47 UTC
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Post by Giovanni
gradirei sapere se il condomino in questione avrebbe dovuto
interpellarmi o no prima di procedere ai lavori, infine sapere se
posso pretendere un risarcimento per tutto questo.
No. La parte inferiore del tuo balcone non è di tua proprietà.
Ciao
Giovanni
tutti cosi sicuri ???


Non diritto di agganciare le tende alla soletta del balcone
"aggettante" Cass. civile, Sez. II, 17 luglio 2007, n. 15913
La corte, con sentenza del 17 luglio 2007, n. 15913, ha precisato che
l'art. 1125 c.c. non può trovare applicazione nel caso dei balconi
"aggettanti", i quali sporgendo dalla facciata dell'edificio,
costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale
protendono; e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno, né di
necessaria copertura dell'edificio (come, viceversa, accade per le
terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio), non possono
considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà
comune dei proprietari di tali piani; ma rientrano nella proprietà
esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono. Ne consegue
che il proprietario dell’appartamento sito al piano inferiore, non può
agganciare le tende alla soletta del balcone "aggettante" sovrastante,
se non con il consenso del proprietario dell'appartamento sovrastante.
Cass. civile, Sez. II, 17 luglio 2007, n. 15913 Svolgimento del
processo Con atto di citazione 7.8.2000 ........, autorizzata a stare
in giudizio personalmente, convenne davanti al G.d.P. di Novi Ligure
........... perché fosse condannato a rimuovere le tende da sole da
lui indebitamente agganciate alla parte inferiore della soletta del
balcone pertinenziale all'appartamento sovrastante di proprietà
dell'attrice; ed in caso di inerzia del convenuto perché fosse
autorizzata l'attrice alla rimozione ed al ripristino ponendo le
relative spese, liquidate in via equitativa in £ 1.000.000, a carico
del convenuto. Questi, costituitosi, contestava la domanda
sostenendo di essere comproprietario ex art. 1125 c.c., con l'attrice,
della soletta del balcone sovrastante e di aver quindi esercitato un
suo diritto. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda. Espletata
l'istruzione con escussione dell’amministratore del condominio, il
G.d.P. con sentenza n° 40 del 6.3.2001 accoglieva la domanda attrice e
condannava il ......... alla rimozione a proprie spese delle tende
illegittimamente collocate. Su impugnazione del ........, il
Tribunale di Alessandria in costituzione monocratica in riforma della
sentenza impugnata, respingeva la domanda dell'........... Afferma
il Tribunale, per quanto ancora interessa, che, in applicazione
dell'art. 1125 c.c., avendo la soletta del balcone dell'appartamento
del piano superiore, la stessa struttura e funzione del solaio, del
quale costituisce un prolungamento, della soletta in questione sono
comproprietari e compossessori i proprietari dei due appartamenti, del
piano inferiore e di quello superiore, esercitandosi il compossesso
del primo con la fruizione della copertura ed il compossesso del
secondo con il calpestio; con la conseguenza che per il proprietario
dell’appartamento sottostante al balcone, è del tutto legittimo,
trattandosi di uso di bene comune, entro i limiti di cui all'art. 1102
c.c., ancorare le tende da sole nella parte sottostante della soletta
del balcone sovrastante. Avverso tale sentenza, ricorre in
Cassazione l'Anelli. Resiste, con controricorso il .......... Motivi
della decisione: Deduce la ricorrente a motivo di impugnazione: -
la violazione e falsa applicazione dell'art. 1125 cod. civ. e
dell'art. 1102 c.c. in relazione all'art. 360 N° 3 c.p.c.: - per avere
il Tribunale, applicando analogicamente l'art. 1125 c.c. erroneamente
riconosciuto il regime di comunione anche ai balconi “aggettanti” che,
a differenza delle terrazze a livello, in quanto escono dal corpo
dell'edificio e non fungono da copertura del medesimo, costituiscono
un mero elemento accidentale dell'appartamento al quale appartengono e
sono di proprietà esclusiva del titolare dell'appartamento al quale
appartengono; per cui non rientrando fra le cose comuni, nessun
diritto ha il proprietario dell'appartamento sottostante di agganciare
le tende da sole sulla soletta del balcone sovrastante. Il ricorso
è fondato e merita accoglimento. Precisato preliminarmente che con
il motivo di impugnazione non viene dedotto un vizio di motivazione,
come vorrebbe sostenere la difesa del Bassi; ma l'erronea applicazione
alla fattispecie, in via analogica dell'art. 1125 cod. civ.; ritiene
il collegio, in conformità con la giurisprudenza di questa corte,
ormai costante sul punto (v. tra le ultime sentt. 14576/04) che l'art.
1125 c.c. non possa trovare applicazione nel caso dei balconi
"aggettanti", i quali sporgendo dalla facciata dell'edificio,
costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale
protendono; e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno, né di
necessaria copertura dell'edificio (come, viceversa, accade per le
terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio), non possono
considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà
comune dei proprietari di tali piani; ma rientrano nella proprietà
esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono. Ne
consegue che il proprietario dell’appartamento sito al piano
inferiore, non può agganciare le tende alla soletta del balcone
"aggettante" sovrastante, se non con il consenso del proprietario
dell'appartamento sovrastante. Pertanto, in accoglimento del
ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per la
liquidazione delle spese del presente giudizio, al Tribunale di
Alessandria che vorrà applicare il principio di diritto sopra
enunciato. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per spese, al Tribunale di Alessandria.
Marco
2008-08-20 07:12:53 UTC
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Grazie a tutti voi per le risposte, ad essere sincero ho le idee un pò
confuse dopo i vostri vari interventi non proprio sulla solita linea
d'onda... comunque in merito all'ultimo post penso che qualcosa si possa
fare, che forse uno spiraglio di possibilità c'è.

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Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
Gi_pll
2008-08-20 11:59:21 UTC
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Post by Marco
d'onda... comunque in merito all'ultimo post penso che qualcosa si possa
fare, che forse uno spiraglio di possibilità c'è.
Con tutto il rispetto per chi fa il proprio lavoro con coscienza e serietà,
in primis nel nostro paese non mi sembra che di norma sentenza faccia
giurisprudenza, poi per una sentenza favorevole si potrebbero evidenziarne
enne contrarie.
Lasciando da parte la valutazione sulla capacità giurisprudenziale della
magistratura della patria del diritto e, ahinoi, del rovescio che in anni di
intenso lavoro ed impegno, il fior fiore delle toghe nazionali, si è
impegnata per un complesso caso di competenza. Strano che non si sia
precisato a chi poi appartenga il sottile strato formatosi dall'applicazione
di tempera a quel sotto balcone.
Cordialità
Gi
PS mi si permetta una battuta, il condomino che abita la proprietà sotto la
mia ha appeso delle tende; giuro sul sacro testo delle giovani marmotte che
non mi ha fatto il solletico ai piedi.
--
Per chi avesse necessità di contattarmi privatamente:
gsassachiocciolatiscalipuntoit
Scusate il disturbo.
NickByte
2008-08-20 16:59:27 UTC
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Post by Gi_pll
Post by Marco
d'onda... comunque in merito all'ultimo post penso che qualcosa si possa
fare, che forse uno spiraglio di possibilità c'è.
Con tutto il rispetto per chi fa il proprio lavoro con coscienza e serietà,
in primis nel nostro paese non mi sembra che di norma sentenza faccia
giurisprudenza, poi per una sentenza favorevole si potrebbero evidenziarne
enne contrarie.
Lasciando da parte la valutazione sulla capacità giurisprudenziale della
magistratura della patria del diritto e, ahinoi, del rovescio che in anni di
intenso lavoro ed impegno, il fior fiore delle toghe nazionali, si è
impegnata per un complesso caso di competenza. Strano che non si sia
precisato a chi poi appartenga il sottile strato formatosi dall'applicazione
di tempera a quel sotto balcone.
Cordialità
Gi
PS mi si permetta una battuta, il condomino che abita la proprietà sotto la
mia ha appeso delle tende; giuro sul sacro testo delle giovani marmotte che
non mi ha fatto il solletico ai piedi.
ma se a quello del piano sotto cade in testa un pezzo dell'intonaco
.... sei cosi sicuro che non vengano da te a chiedere i danni ?
pensa a quello del primo piano .... chi gli fa la manutenzione ?
la sentenza non mi sembra cosi fuori dalle righe ...
il principio è la distinzione tra proprietà comune e privata ed
effettivamente faccio fatica a pensare che sia comune a tutti ...
Gi_pll
2008-08-20 18:51:05 UTC
Permalink
Post by NickByte
ma se a quello del piano sotto cade in testa un pezzo dell'intonaco
.... sei cosi sicuro che non vengano da te a chiedere i danni ?
Giusto che vengano da me se l'evento si è manifestato per cause a me
chiaramente imputabili.
Vale lo stesso principio del soffitto, se il proprietario soprastante allaga
la casa e l'acqua infiltrandosi danneggia il mio soffitto, egli ne è
responsabile e come tale è chiamato a risarcirmi i danni.
Post by NickByte
pensa a quello del primo piano .... chi gli fa la manutenzione ?
Il condominio, senza ombra di dubbio.
Anche perché lo stesso discorso lo si può portare all'ultimo piano, chi fa
manutenzione al suo soffitto?

Cordialità
Gi
--
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Scusate il disturbo.
Giovanni
2008-08-20 10:39:42 UTC
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Post by NickByte
Post by Giovanni
gradirei sapere se il condomino in questione avrebbe dovuto
interpellarmi o no prima di procedere ai lavori, infine sapere
se posso pretendere un risarcimento per tutto questo.
No. La parte inferiore del tuo balcone non è di tua proprietà.
tutti cosi sicuri ???
Non diritto di agganciare le tende alla soletta del balcone
"aggettante" Cass. civile, Sez. II, 17 luglio 2007, n. 15913 La
corte, con sentenza del 17 luglio 2007, n. 15913, ha precisato che
l'art. 1125 c.c. non può trovare applicazione nel caso dei balconi
Altra dimostrazione di quanto la giustizia italiana sappia fare :-(

Prova a chiedere a chi abita sopra di te di ripararti od intonacarti
il soffitto del tuo balcone.

Ciao
Giovanni
--
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