Post by Giovannigradirei sapere se il condomino in questione avrebbe dovuto
interpellarmi o no prima di procedere ai lavori, infine sapere se
posso pretendere un risarcimento per tutto questo.
No. La parte inferiore del tuo balcone non è di tua proprietà.
Ciao
Giovanni
tutti cosi sicuri ???
Non diritto di agganciare le tende alla soletta del balcone
"aggettante" Cass. civile, Sez. II, 17 luglio 2007, n. 15913
La corte, con sentenza del 17 luglio 2007, n. 15913, ha precisato che
l'art. 1125 c.c. non può trovare applicazione nel caso dei balconi
"aggettanti", i quali sporgendo dalla facciata dell'edificio,
costituiscono solo un prolungamento dellappartamento dal quale
protendono; e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno, né di
necessaria copertura dell'edificio (come, viceversa, accade per le
terrazze a livello incassate nel corpo delledificio), non possono
considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà
comune dei proprietari di tali piani; ma rientrano nella proprietà
esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono. Ne consegue
che il proprietario dellappartamento sito al piano inferiore, non può
agganciare le tende alla soletta del balcone "aggettante" sovrastante,
se non con il consenso del proprietario dell'appartamento sovrastante.
Cass. civile, Sez. II, 17 luglio 2007, n. 15913 Svolgimento del
processo Con atto di citazione 7.8.2000 ........, autorizzata a stare
in giudizio personalmente, convenne davanti al G.d.P. di Novi Ligure
........... perché fosse condannato a rimuovere le tende da sole da
lui indebitamente agganciate alla parte inferiore della soletta del
balcone pertinenziale all'appartamento sovrastante di proprietà
dell'attrice; ed in caso di inerzia del convenuto perché fosse
autorizzata l'attrice alla rimozione ed al ripristino ponendo le
relative spese, liquidate in via equitativa in £ 1.000.000, a carico
del convenuto. Questi, costituitosi, contestava la domanda
sostenendo di essere comproprietario ex art. 1125 c.c., con l'attrice,
della soletta del balcone sovrastante e di aver quindi esercitato un
suo diritto. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda. Espletata
l'istruzione con escussione dellamministratore del condominio, il
G.d.P. con sentenza n° 40 del 6.3.2001 accoglieva la domanda attrice e
condannava il ......... alla rimozione a proprie spese delle tende
illegittimamente collocate. Su impugnazione del ........, il
Tribunale di Alessandria in costituzione monocratica in riforma della
sentenza impugnata, respingeva la domanda dell'........... Afferma
il Tribunale, per quanto ancora interessa, che, in applicazione
dell'art. 1125 c.c., avendo la soletta del balcone dell'appartamento
del piano superiore, la stessa struttura e funzione del solaio, del
quale costituisce un prolungamento, della soletta in questione sono
comproprietari e compossessori i proprietari dei due appartamenti, del
piano inferiore e di quello superiore, esercitandosi il compossesso
del primo con la fruizione della copertura ed il compossesso del
secondo con il calpestio; con la conseguenza che per il proprietario
dellappartamento sottostante al balcone, è del tutto legittimo,
trattandosi di uso di bene comune, entro i limiti di cui all'art. 1102
c.c., ancorare le tende da sole nella parte sottostante della soletta
del balcone sovrastante. Avverso tale sentenza, ricorre in
Cassazione l'Anelli. Resiste, con controricorso il .......... Motivi
della decisione: Deduce la ricorrente a motivo di impugnazione: -
la violazione e falsa applicazione dell'art. 1125 cod. civ. e
dell'art. 1102 c.c. in relazione all'art. 360 N° 3 c.p.c.: - per avere
il Tribunale, applicando analogicamente l'art. 1125 c.c. erroneamente
riconosciuto il regime di comunione anche ai balconi aggettanti che,
a differenza delle terrazze a livello, in quanto escono dal corpo
dell'edificio e non fungono da copertura del medesimo, costituiscono
un mero elemento accidentale dell'appartamento al quale appartengono e
sono di proprietà esclusiva del titolare dell'appartamento al quale
appartengono; per cui non rientrando fra le cose comuni, nessun
diritto ha il proprietario dell'appartamento sottostante di agganciare
le tende da sole sulla soletta del balcone sovrastante. Il ricorso
è fondato e merita accoglimento. Precisato preliminarmente che con
il motivo di impugnazione non viene dedotto un vizio di motivazione,
come vorrebbe sostenere la difesa del Bassi; ma l'erronea applicazione
alla fattispecie, in via analogica dell'art. 1125 cod. civ.; ritiene
il collegio, in conformità con la giurisprudenza di questa corte,
ormai costante sul punto (v. tra le ultime sentt. 14576/04) che l'art.
1125 c.c. non possa trovare applicazione nel caso dei balconi
"aggettanti", i quali sporgendo dalla facciata dell'edificio,
costituiscono solo un prolungamento dellappartamento dal quale
protendono; e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno, né di
necessaria copertura dell'edificio (come, viceversa, accade per le
terrazze a livello incassate nel corpo delledificio), non possono
considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà
comune dei proprietari di tali piani; ma rientrano nella proprietà
esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono. Ne
consegue che il proprietario dellappartamento sito al piano
inferiore, non può agganciare le tende alla soletta del balcone
"aggettante" sovrastante, se non con il consenso del proprietario
dell'appartamento sovrastante. Pertanto, in accoglimento del
ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per la
liquidazione delle spese del presente giudizio, al Tribunale di
Alessandria che vorrà applicare il principio di diritto sopra
enunciato. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per spese, al Tribunale di Alessandria.