Discussione:
di chi è la mura di cinta?
(troppo vecchio per rispondere)
Nico Marchezzolo
2010-06-24 12:04:03 UTC
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Un condominio ha la mura con sopra rete divisoria che ne delimita la
proprietà del lotto. Una parte della mura di cinta confina con la strada ed
il marciapiede comunale. I condomini del piano terra hanno una fettina di
giardino loro esclusivo, coincidente con la loro porta finestra
dell’appartamento. L’entrata condominiale Ú comune per tutti, piano
terra o piani superiori. Un condomino al piano terra, la cui rete divisoria
confina col marciapiede e strada comunale, ha avvisato in assemblea che
aprirà un cancelletto nella rete, a proprio spese, per accedere
direttamente al suo appartamento. Mi chiedo, ma la rete divisoria, non Ú di
tutto il condominio? Non ci vuole l’unanimità per far una cosa del
genere? Basta un semplice avviso all’assemblea?
Grazie, Nico

--------------------------------
Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
alberto belotti
2010-06-24 13:01:06 UTC
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Post by Nico Marchezzolo
Un condomino al piano terra, la cui rete divisoria
confina col marciapiede e strada comunale, ha avvisato in assemblea che
aprirà un cancelletto nella rete, a proprio spese, per accedere
direttamente al suo appartamento. Mi chiedo, ma la rete divisoria, non è di
tutto il condominio? Non ci vuole l’unanimità per far una cosa del
genere? Basta un semplice avviso all’assemblea?
Salve Nico,
la rete è condominiale.Non può farlo perché secondo art. 1120 del C.C.
- Innovazioni-
perché alterebbe il decoro condominiale.
Se lo portate in Tribunale sarà il giudice a decidere.
Ciao
Alberto B.
alberto
2010-06-24 13:09:52 UTC
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"alberto belotti" <***@gmail.com> ha scritto nel messaggio news:f6fccb4f-5c44-4627-bfa6-***@w12g2000yqj.googlegroups.com...
On 24 Giu, 14:04, ***@libero.it (Nico Marchezzolo) wrote:

Salve Nico,
la rete è condominiale.Non può farlo perché secondo art. 1120 del C.C.
- Innovazioni-
perché alterebbe il decoro condominiale.
Se lo portate in Tribunale sarà il giudice a decidere.

al di la del decoro, che e' relativo, la questione e' diversa...
questa recinzione recinta un area di proprieta' esclusiva (il suo
giardino) oppure recinta un'area di proprieta' condominiale ma
di uso esclusivo?
nel primo caso non ci sarebbero problemi, nel secondo
qualcuno in piu'.

alberto
Nico Marchezzolo
2010-06-24 13:18:38 UTC
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Non lo so se il giardinetto Ú ad uso esclusivo oppure Ú di proprietà
esclusiva. Mi vien da pensare che sia di prorietà esclusiva, perchÚ poi,
da una altra parte c'Ú un giardino condominiale.
Però, la recinzione dovrebbe esser di tutto il condominio, anche se c'Ú la
proprietà esclusiva.

Nico
Post by alberto belotti
Salve Nico,
la rete ᅵ condominiale.Non puᅵ farlo perchᅵ secondo art. 1120 del
C.C.
Post by alberto belotti
- Innovazioni-
perchᅵ alterebbe il decoro condominiale.
Se lo portate in Tribunale sarᅵ il giudice a decidere.
al di la del decoro, che e' relativo, la questione e' diversa...
questa recinzione recinta un area di proprieta' esclusiva (il suo
giardino) oppure recinta un'area di proprieta' condominiale ma
di uso esclusivo?
nel primo caso non ci sarebbero problemi, nel secondo
qualcuno in piu'.
alberto
--------------------------------
Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
alberto
2010-06-24 13:46:29 UTC
Permalink
Post by Nico Marchezzolo
Non lo so se il giardinetto Ú ad uso esclusivo oppure Ú di proprietÃ
esclusiva. Mi vien da pensare che sia di prorietà esclusiva, perchÚ poi,
da una altra parte c'Ú un giardino condominiale.
Però, la recinzione dovrebbe esser di tutto il condominio, anche se c'Ú la
proprietà esclusiva.
se il lotto e' di proprieta' esclusiva e confina con la strada,
la recinzione non puo' essere condominiale, ovviamente
(come puo' una recinzione mia delimitare una proprieta' tua
e di qualcun'altro?)
Il fatto che sia stata costruita tutta uniforme quando e' stato
costruito il condominio, non implica che sia condominiale...

Secondo me pero', ci son buone possibilita' che il lotto non sia
di proprieta' ma ad uso esclusivo.

alberto
Nico Marchezzolo
2010-06-24 14:03:56 UTC
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Il 24 Giu 2010, 15:46, "alberto" <***@tin.it> ha scritto:

E' solamente uno che ha il giardino che confina con la strada, perchÚ gli
altri 3 confinano con la rete condominiale, ed hanno un piccolo pezzetto di
terreno. Anzi, uno confina con un altro condominio. L'entrata però comune
del condominio Ú da una altra parte, e quello che vuole aprire il cancello,
per entrare in casa, deve farsi tuto il giro. Aprendosi il cancelletto,
sarebbe comodo per lui.

Ho però trovato che sul web tutti i muri sul perimentro esterno del
condominio fungono da recinzione dell'intero condominio, per cui le spese
relative alla sua riparazione sono integralmente a carico del condominio e
non del privato che ha il giardino a ridosso dello stesso. Se le spese sono
a caricod el condominio, allora Ú al pari di una cosa comune, e credo che
per far una modifica di questo tipo ci vogliano le maggioranze in assemblea
per le modifiche alla cosa comune ( Ú l'unanimità??? o la maggioranza??)

ciao Nico
Post by alberto
Non lo so se il giardinetto Ú ad uso esclusivo oppure Ú di proprietᅵ
esclusiva. Mi vien da pensare che sia di prorietᅵ esclusiva, perchÚ
poi,
Post by alberto
da una altra parte c'Ú un giardino condominiale.
Però, la recinzione dovrebbe esser di tutto il condominio, anche se
c'Ú
Post by alberto
la
proprietᅵ esclusiva.
se il lotto e' di proprieta' esclusiva e confina con la strada,
la recinzione non puo' essere condominiale, ovviamente
(come puo' una recinzione mia delimitare una proprieta' tua
e di qualcun'altro?)
Il fatto che sia stata costruita tutta uniforme quando e' stato
costruito il condominio, non implica che sia condominiale...
Secondo me pero', ci son buone possibilita' che il lotto non sia
di proprieta' ma ad uso esclusivo.
alberto
--------------------------------
Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
fabin
2010-06-26 10:41:47 UTC
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Se le spese sono
a caricod el condominio, allora è al pari di una cosa comune, e credo che
per far una modifica di questo tipo ci vogliano le maggioranze in assemblea
per le modifiche alla cosa comune ( è l'unanimità??? o la maggioranza??)
Potatura alberi del giardino privato all'interno di un condominio, a chi
spetta pagare le spese
Sono proprietario di un terreno con alberi ad alto fusto che confina con
la strada comune, cortile del mio condominio. I condomini vorrebbero che
potassi gli alberi a mie spese. E' corretto? (davide i.)

Se i suoi alberi contribuiscono al decoro architettonico del condominio
tutti sono tenuti a pagare, se la potatura è necessaria per evitare caduta
di rami e danni agli altri, invece, spetta a lei. Lo ha stabilito la
Cassazione con la sentenza 3666/94 della Cassazione nella quale si legge
che alle spese di potatura degli alberi, che insistono su suolo di
proprietà esclusiva di un solo condomino, sono tenuti a contribuire tutti
i condomini in proporzione dei loro millesimi di proprietà purché si
tratti di piante funzionali al decoro dell'intero edificio e la potatura
stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro
stesso. In sostanza se lei volesse potare gli alberi per avere più sole
nel suo giardino dovrebbe pagarsi tutte le spese. Lo stesso nel caso in
cui i rami invadessero gli spazi altrui creando disagi.

Se invece si tratta di potatura per garantire la buona salute degli alberi
tutti debbono pagare. (21 dicembre 2009)
--
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ***@newsland.it
fabin
2010-06-26 10:36:01 UTC
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Post by alberto
se il lotto e' di proprieta' esclusiva e confina con la strada,
la recinzione non puo' essere condominiale,
sbagliato , la recinzione e' sempre condominiale
Post by alberto
ovviamente (come puo' una recinzione mia delimitare una proprieta' tua
e di qualcun'altro?)
Il fatto che sia stata costruita tutta uniforme quando e' stato
costruito il condominio, non implica che sia condominiale...
La manutenzione delle ringhiere che delimitano il condominio è a carico di
tutti i proprietari anche quando si tratta di recinzione di giardini di
proprietà privata. Il muro perimetrale, di qualunque materiale sia fatto,
quindi anche se si tratta di un'inferriata, rientra infatti tra le parti
comuni del condominio elencate dall'articolo 1117 del Codice Civile e di
conseguenza la manutenzione ordinaria e straordinaria è sempre a carico
dell'intero condominio. Lo ha stabilito la Cassazione con diverse
sentenze, precisando anche che qualunque sia la forma e anche se queste
strutture delimitano zone riservate solo ad alcuni condomini sono "comuni
a tutti i proprietari di unità immobiliari dello stabile, in quanto,
costituendo l'ossatura della costruzione, svolgono una funzione di utilità
comune" e "delineano la sagoma architettonica dell'edificio stesso". E
poichè l'inferriata è un bene comune e non un servizio, le spese si
dividono in base ai millesimi di proprietà, come stabilisce l'articolo
1118, e non sono applicabili altri criteri di suddivisione delle spese.



L'utilizzo del muro comune per ampliare o rendere più comodo l'accesso
alla proprietà privata, anche con l'apertura di un nuovo ingresso, è un
diritto del condomino, senza necessità di autorizzazione dall'assemblea, a
meno che questo intervento non crei problemi di stabilità al palazzo. Lo
ha stabilito la Cassazione da tempo e con diverse sentenze (la 4155 del
1994 e la 1554 del 1997, tra le altre), affermando che "l'apertura di
varchi e l'installazione di porte o cancellate in un muro ricadente fra le
parti comuni dell'edificio condominiale eseguiti da uno dei condomini per
creare un nuovo ingresso all'unità immobiliare di sua proprieta esclusiva,
di massima, non integrano abuso della cosa comune suscettibile di ledere i
diritti degli altri condomini, non comportando per costoro una qualche
impossibilita di far parimenti uso del muro stesso ai sensi dell'art. 1102
c.c. e rimanendo irrilevante la circostanza che tale utilizzazione del
muro si correli non già alla necessita di ovviare ad un'interclusione
dell'unita immobiliare al cui servizio il detto accesso e stato creato, ma
all'intento di conseguire una piu comoda fruizione di tale unità
immobiliare da parte del suo proprietario" . Quindi se il lavoro è norma,
ossia effettuato con regolare Dia, il proprietario che intende aprire
l'accesso può procedere direttamente. Quanto alle spese, se intendete
utilizzare ututti il nuovo accesso dovrete tutti pagare e la spesa andrà
suddivisa per millesimi. Se invece dovesse pagare solo il proprietario
interessato ovviamente potrà poi mettere una serratura ed impedire ad
altri di utilizzare il nuovo portone. (9 dicembre 2009)
--
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Nico Marchezzolo
2010-06-28 12:45:34 UTC
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Il 26 Giu 2010, 12:36, no--***@email.it (fabin) ha scritto:

Mi par di aver capito che le mura di cinta sono in ogni caso di proprietà
condominiale. Ma se un solo condomino modifica la funzione, da recinto
perimetrale a servitu' sul solo tratto del cancelletto, occorrerebbe
l'unanimità per poter svolger la modifica, secondo me. Le verifiche
effettuate, dicono che il giardino Ú in uso esclusivo e non di proprietà,
tra l'altro. Non so se questo cambi qualcosa.

mi interesserebbe sapere se occorre l'unanimità condominiale o meno per
aprire il cancello in un muro (condominiale) per accedere in un giardino ad
uso esclusivo, ma di proprietà del condominio.

Grazie e saluti, Nico
Post by fabin
Post by alberto
se il lotto e' di proprieta' esclusiva e confina con la strada,
la recinzione non puo' essere condominiale,
sbagliato , la recinzione e' sempre condominiale
Post by alberto
ovviamente (come puo' una recinzione mia delimitare una proprieta' tua
e di qualcun'altro?)
Il fatto che sia stata costruita tutta uniforme quando e' stato
costruito il condominio, non implica che sia condominiale...
La manutenzione delle ringhiere che delimitano il condominio ᅵ a carico
di
Post by fabin
tutti i proprietari anche quando si tratta di recinzione di giardini di
proprietᅵ privata. Il muro perimetrale, di qualunque materiale sia
fatto,
Post by fabin
quindi anche se si tratta di un'inferriata, rientra infatti tra le parti
comuni del condominio elencate dall'articolo 1117 del Codice Civile e di
conseguenza la manutenzione ordinaria e straordinaria ᅵ sempre a carico
dell'intero condominio. Lo ha stabilito la Cassazione con diverse
sentenze, precisando anche che qualunque sia la forma e anche se queste
strutture delimitano zone riservate solo ad alcuni condomini sono "comuni
a tutti i proprietari di unitᅵ immobiliari dello stabile, in quanto,
costituendo l'ossatura della costruzione, svolgono una funzione di
utilitᅵ
Post by fabin
comune" e "delineano la sagoma architettonica dell'edificio stesso". E
poichᅵ l'inferriata ᅵ un bene comune e non un servizio, le spese si
dividono in base ai millesimi di proprietᅵ, come stabilisce l'articolo
1118, e non sono applicabili altri criteri di suddivisione delle spese.
L'utilizzo del muro comune per ampliare o rendere piᅵ comodo l'accesso
alla proprietᅵ privata, anche con l'apertura di un nuovo ingresso, ᅵ
un
Post by fabin
diritto del condomino, senza necessitᅵ di autorizzazione dall'assemblea,
a
Post by fabin
meno che questo intervento non crei problemi di stabilitᅵ al palazzo. Lo
ha stabilito la Cassazione da tempo e con diverse sentenze (la 4155 del
1994 e la 1554 del 1997, tra le altre), affermando che "l'apertura di
varchi e l'installazione di porte o cancellate in un muro ricadente fra le
parti comuni dell'edificio condominiale eseguiti da uno dei condomini per
creare un nuovo ingresso all'unitᅵ immobiliare di sua proprieta
esclusiva,
Post by fabin
di massima, non integrano abuso della cosa comune suscettibile di ledere i
diritti degli altri condomini, non comportando per costoro una qualche
impossibilita di far parimenti uso del muro stesso ai sensi dell'art. 1102
c.c. e rimanendo irrilevante la circostanza che tale utilizzazione del
muro si correli non giᅵ alla necessita di ovviare ad un'interclusione
dell'unita immobiliare al cui servizio il detto accesso e stato creato, ma
all'intento di conseguire una piu comoda fruizione di tale unitᅵ
immobiliare da parte del suo proprietario" . Quindi se il lavoro ᅵ
norma,
Post by fabin
ossia effettuato con regolare Dia, il proprietario che intende aprire
l'accesso puᅵ procedere direttamente. Quanto alle spese, se intendete
utilizzare ututti il nuovo accesso dovrete tutti pagare e la spesa andrᅵ
suddivisa per millesimi. Se invece dovesse pagare solo il proprietario
interessato ovviamente potrᅵ poi mettere una serratura ed impedire ad
altri di utilizzare il nuovo portone. (9 dicembre 2009)
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Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
felix...
2010-06-28 19:45:34 UTC
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Mi par di aver capito che le mura di cinta sono in ogni caso di proprietà
condominiale. Ma se un solo condomino modifica la funzione, da recinto
perimetrale a servitu' sul solo tratto del cancelletto, occorrerebbe
l'unanimità per poter svolger la modifica, secondo me.
In base a quale articolo del codice civile?
felix.
--
Primum vivere deinde philosophari.
http://tinyurl.com/y4gmu5y

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alberto
2010-06-28 13:31:01 UTC
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Post by fabin
Post by alberto
se il lotto e' di proprieta' esclusiva e confina con la strada,
la recinzione non puo' essere condominiale,
sbagliato , la recinzione e' sempre condominiale
secondo quale norma? giusto per capire come puo' essere
condominiale un muro di confine tra terze persone.
Post by fabin
Post by alberto
.... Lo ha stabilito la Cassazione con diverse
sentenze, precisando anche che qualunque sia la forma e anche se queste
strutture delimitano zone riservate solo ad alcuni condomini
qui io parlavo di proprieta', non di zone riservate... le zone riservate
possono essere aree di uso esclusivo...

alberto
felix...
2010-06-25 22:42:52 UTC
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Post by Nico Marchezzolo
Un condominio ha la mura con sopra rete divisoria che ne delimita la
proprietà del lotto. Una parte della mura di cinta confina con la strada ed
il marciapiede comunale. I condomini del piano terra hanno una fettina di
giardino loro esclusivo, coincidente con la loro porta finestra
dell’appartamento. L’entrata condominiale è comune per tutti, piano
terra o piani superiori. Un condomino al piano terra, la cui rete divisoria
confina col marciapiede e strada comunale, ha avvisato in assemblea che
aprirà un cancelletto nella rete, a proprio spese, per accedere
direttamente al suo appartamento. Mi chiedo, ma la rete divisoria, non è di
tutto il condominio? Non ci vuole l’unanimità per far una cosa del
genere? Basta un semplice avviso all’assemblea?
Risposte nell'ordine: Si No Si.
felix.
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