Discussione:
accesso al tetto condominiale
(troppo vecchio per rispondere)
federica
2004-06-15 19:26:39 UTC
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Buonasera,
vorrei esporvi il mio problema:
Sono proprietaria di un appartamento in un condominio di 16 appartamenti,ho
bisogno di salire sul tetto condominiale,per collegare la parabola al
decoder che ho in casa.
Nel condomimio solo una persona ha le chiavi del tetto e per consergnarmele
vuole una richiesta scritta dall'amministratore,il quale mi ha chiesto una
lettera firmata in cui mi prendo la responsabilità a pagare gli eventuali
danno qualora succedesse qualcosa.

Ora io mi chiedo una cosa,è giusto che solo una persona abbia le chiavi del
tetto,o tutti i propietari hanno il diritto di averla senza dover fare
domanda in carta bollata, ed è giusto che l'amministratore si comporti in
questo modo? mi sembra più che ovvio se succede qualcosa io debba
pagare,anche perchè il tetto è anche mio,e in più io ho l'appartamento sotto
il tetto della palazzina.

Sono grata a chiunque possa darmi qualsiasi informazioni e possa dirmi da
dove posso scaricare un qualcosa di scritto da poter portare alla prossima
dolorosa riunione di condominio che avrò lunedi 21 giugno.

Grazie mille

Federica
felix.
2004-06-15 20:07:07 UTC
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Post by federica
Sono grata a chiunque possa darmi qualsiasi informazioni e possa dirmi da
dove posso scaricare un qualcosa di scritto da poter portare alla prossima
dolorosa riunione di condominio che avrò lunedi 21 giugno.
Se l'assemblea ha deciso di affidare le chiavi ad un condomino puo'
farlo a condizioni che i condomini possano ottenerle senza ulteriori
ostacoli ed in ogni momento (tipico e' il caso delle chiavi consegnate
al solo portiere) altrimenti tutti devono avere le chiavi poiche in ca-
so contrario sarebbe una limitazione di un diritto reale di godimento.

Qui si sono rivoltate le pizze,un'estraneo (l'amministratore) che
chiede al proprietario una dichiarazione! ROTFL
E' il proprietario che potra' chiederla all'amministratore!!! :-))


In tema di condominio negli edifici, il dovere dell'amministratore, ai
sensi dell'art. 1130 n. 2 cod. civ., di controllare e disciplinare il
godimento di locali comuni (nella specie, locali destinati ad alloggio del
portiere dopo la soppressione del servizio di portierato), implica, in
mancanza di diversa disposizioni dell'assemblea, il diritto di detenere le
chiavi dei suddetti locali, per assicurarne l'uso da parte di singoli
condomini in condizioni di parità.
* Cass. civ., sez. II, 23 luglio 1983, n. 5076, De Lorenzo c. Cond. V.
Patern.

Come vedi l'assemblea puo' negare le chiavi all'amministratore!
ciaofelix:-)
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