Post by felix...Post by w2009Post by felix...Mi è stato posto il seguente quesito al quale non sono stato in
Un signore è proprietario del solo box auto presso un condominio
ed ha diritto di accesso pedonale attraverso l'androne, ha chiesto
all'amministratore di poter collocare ,nell'androne, una sua cassetta
postale affiancandola alle esistenti,il mio conoscente non sa se ne
ha diritto o meno, gli ho risposto che in base all'art 1102 ne
avrebbe
Post by w2009Post by felix...diritto ma non ne sono certo, cosa ne pensate?
felix.
Chi possiede solo un box in un condominio è un condomino a tutti
gli effetti . Ad esso vengono addebitate,in base ai millesimi
box,le spese delle parti comuni che usufruisce potenzialmente.
Pertanto ha diritto al collocamento cassetta posta nell'androne.
Ovviamente a sue spese.
Sotto l'aspetto diritto quale condomino sono allineato con te,
la mia perplessità nasce per l'aspetto burocratico della
faccenda
A mio parere l'aspetto burocratico non esiste .....per cortesia basta
informare l'amministratore di ciò che si intende fare, al limite per
avere suggerimenti e/o informazione su dove posizionarla e sul tipo
di cassetta postale per similitudine alle altre.
Post by felix...sotto l'aspetto civile e forse penale, pensa alla possibilità
di farsi recapitare prodotti illegali restando anonimi ed uccel
di bosco.
felix.
Anche su quest'altro aspetto non vedo problemi, ciò che tu dici può
essere messo in atto anche da tutti gli altri condomini e la
responsabilità di ciò è soggettiva, inoltre questa persona se è
un condomino non è affatto anonima al condominio e tanto meno
uccel di bosco.Non ti pare ?
In questa sentenza si specifica in modo chiaro come va inteso
l'utilizzo della parti comuni:
In sostanza questa sentenza non fa altro che confermare, con
riferimento ad uno specifico caso, i principi generali in materia di uso
delle cose comuni ai sensi del primo comma dell’art. 1102 c.c. E’
opinione ormai consolidata in seno alla giurisprudenza di merito e di
legittimità quella secondo cui " il partecipante alla comunione può
usare della cosa comune per un suo fine particolare, con la conseguente
possibilità di ritrarre dal bene una utilità specifica aggiuntiva
rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non
alterare la consistenza e la destinazione di esso, o di non impedire
l'altrui pari uso. La nozione di pari uso della, cosa comune cui fa
riferimento l'art. 1102 c.c. non va intesa nel senso di uso identico e
contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun
partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la
più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i
diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al
principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra
le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione”
(così, ex multis, Cass. 5 ottobre 2009, n. 21256).